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30
Maggio 2003
UNICO
Alla cassa entro il 20 giugno o, con lo 0,40% in più, il 21 luglio
Il
Fisco presenta un conto salato
Sono
aumentate le addizionali in sei regioni e in molti comuni. Consegna
a luglio. Con il web scadenza ad ottobre
Il Fisco torna all’attacco. E presenta un conto più salato.
Questa volta, però, indossa i panni del sindaco o dei
governatori regionali. Milioni di contribuenti compilando il
modello Unico 2003 avranno l’amara sorpresa di dover pagare più
tasse rispetto all’anno scorso. In sei Regioni (Piemonte,
Lombardia, Veneto, Marche, Umbria e Puglia) è stata infatti
sensibilmente aumentata l’addizionale regionale. Nelle altre,
invece, l’aliquota è rimasta al livello standard dello 0,9%.
Ma quanto dovremo pagare in più? Con un reddito di 30.000 euro,
ad esempio, chi vive in Lombardia avrà un esborso aggiuntivo,
rispetto al 2002, di 104 euro, i veneti di 124, i piemontesi di
150. Più il reddito sale, più la stangata si fa pesante. Con
un imponibile di 45.000 euro il residente in Lombardia dovrà
sborsare 178 euro in più, il piemontese 173 e chi risiede in
Puglia ben 225. Ma il contribuente più sfortunato è il
marchigiano che dovrà spendere la bellezza di 532 euro in più.
Il conto, poi, si fa ancora più amaro per chi abita in uno dei
comuni che ha aumentato la sua fetta di addizionale:
l’incremento massimo è dello 0,2%, fanno due euro in più
ogni mille dichiarati. Emblematico l’esempio di Torino. Con un
reddito di 30.000 euro, tra addizionale regionale e comunale se
ne vanno in fumo 128 euro. Se l’imponibile arriva a 45.000
euro ecco che il salasso raggiunge i 263 euro.
E’ questa la brutta sorpresa che ci riserva il nuovo modello
Unico. Le novità da segnalare, per il resto, non sono molte. A
parte l’aumento della detrazione per i figli, le principali
disposizioni sono rimaste invariate. Aliquote e scaglioni sono
quelli dell’anno scorso: la nuova Irpef entrata in vigore a
gennaio si farà sentire solo nel 2004, attenzione quindi a non
fare confusione. Nessun aumento per le altre detrazioni: coniuge
a carico e di lavoro. Inchiodato alla percentuale record del 98%
anche l’acconto.
Prima di vedere scadenze e novità di Unico vale la pena
ricordare che quest’anno i termini della dichiarazione
maggiore si intersecano con quelli del 730. Dipendenti e
pensionati, infatti, possono presentare il modello semplificato
al Caf entro il 16 giugno (il vecchio termine del 31 maggio è
stato prorogato).
ALLA CASSA - Tutte le imposte che risultano da Unico 2003 -
saldo e acconto - vanno versate con il modello F24 entro il 20
giugno. E' possibile passare alla cassa anche successivamente,
cioè nel periodo che va dal 21 giugno al 21 luglio (il 20 cade
di domenica) pagando la maggiorazione fissa dello 0,40%: 4 euro
ogni mille di debito.
Resta confermata la possibilità di dilazionare i pagamenti. Le
rate devono essere corrisposte l'ultimo giorno del mese dalle
persone fisiche non titolari di partita Iva ed entro il giorno
16 dai titolari. Sulle rate sono dovuti interessi nella misura
dello 0,5% mensile. Il versamento deve concludersi entro il mese
di novembre.
PRESENTAZIONE - Due i termini previsti: 31 luglio se è ammessa
ancora la compilazione su carta con consegna in banca o in
posta. Questo canale è riservato quasi esclusivamente ai soli
soggetti non titolari di partita Iva. La stragrande maggioranza
dei contribuenti, invece, avrà tempo fino al 31 ottobre per
presentare telematicamente il modello Unico o avvalendosi degli
intermediari abilitati o in proprio usando Internet.
Attenzione. I termini di pagamento sono sempre gli stessi, quale
che sia il canale utilizzato per presentare il modello Unico:
carta o via telematica.
SOLO EURO - La dichiarazione va compilata esclusivamente in
euro. Fino all’anno scorso, invece, la divisa unica coabitava
con la lira. Tutte le cifre vanno scritte senza decimali (i due
zeri dopo la virgola sono prestampati) e si arrotonda per
eccesso, se i decimali eliminati sono uguali o superiori a 50
centesimi, per difetto se inferiori. Ad esempio 65,50 euro
diventano 66,00 mentre 55,49 diventano 55,00 euro. Salvo gli
arrotondamenti non ci sono difficoltà di sorta. A parte, forse,
le rendite catastali tutta la documentazione è già in euro.
DETRAZIONI - Debutta in dichiarazione la maxi-detrazione di
516,46 euro - il famoso milione di lire - per i figli a carico
introdotta dalla Finanziaria 2002. Ricordiamo che i 516,46 euro
spettano per ogni figlio a condizione che il reddito non superi
quota 36.151,98 euro (se il figlio è unico), i 41.316,55 euro
con due figli e i 46.481,12 euro se i figli sono tre.
ONERI - Poche le novità per le spese deducibili o detraibili
con aliquota del 19%. Ecco le principali voci:
sono deducibili le spese sostenute dai genitori che partecipano
alla gestione dei micro asili e dei nidi nei luoghi di lavoro.
Il beneficio spetta per non più di 2.000,00 euro per ogni
figlio e solo se le strutture sono gestite dai Comuni. Si tratta
però di una voce poco sfruttata;
diventano detraibili le spese sostenute dai sordomuti per i
servizi di interpretariato;
le istruzioni includono in deduzione tra i contributi
obbligatori anche quelli versati all’Inail per l'assicurazione
delle casalinghe;
debutta la detrazione per le somme donate all'ente «Ospedale
Galliera» di Genova finalizzate all'attività del registro
nazionale dei donatori di midollo osseo (massimo 30%
dell'imposta dovuta).
Più corpose, anche se di stampo negativo, le novità relative
alla detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione
edilizia. I costi sostenuti nel 2002 possono essere detratti
esclusivamente in dieci quote annuali (viene meno la facoltà di
scelta fra cinque o dieci anni). L'importo massimo su cui
calcolare la detrazione è di 77.468,53 euro, ma quando si
tratta di interventi iniziati negli anni passati occorre tener
presente quanto speso prima del 2002 poiché questo limite è
complessivo per intervento.
La detrazione del 36 per cento spetta anche per gli interventi
di salvaguardia e manutenzione dei boschi. Massimo
Fracaro sul Corriere della sera
Inizio
pagina
Via
Internet informazioni e servizi dell'Inps
Si
possono fare domande di pensione on line e “scaricare”
moduli con il sito inps.it
da
Libertà
Questi
modelli sono disponibili sul sito alla voce
"Modulistica". Dopo aver scaricato i modelli sul
proprio computer, si può procedere alla compilazione. Il
datore di lavoro può denunciare il rapporto di lavoro
domestico direttamente "on line", collegandosi con
il sito dell'INPS, senza doversi spostare da casa o dal
proprio posto di lavoro. Oppure si può compilare il modello
direttamente sul proprio computer, stamparlo e successivamente
presentarlo alla sede INPS competente per territorio. E'
possibile compilare on line anche il modello F24. Gli utenti
interessati possono compilare il modello sul proprio computer,
stamparlo e presentarlo per il pagamento dei contributi. Nella
sezione modulistica sono presenti altri moduli, sia per la
richiesta di prestazioni a sostegno del reddito (
disoccupazione, maternità, assegno al nucleo familiare,
domande di congedo per assistenza a familiari con handicap),
sia relativi alle aziende, che all'area assicurato pensionato.
Per accedere agli altri servizi on line, messi a disposizione
dall'INPS sul sito www.inps.it, è necessario registrarsi.
L'INPS fornisce ai propri utenti un PIN (numero di
identificazione personale) composto da una prima parte (codice
segreto a otto caratteri), rilasciato al momento della
richiesta. La seconda parte verrà recapitata a casa per
ragioni di riservatezza. Il codice può essere richiesto
tramite Internet o telefonando a Inpsinforma n.16464. Tra i
servizi per i quali è necessario avere il PIN si ricorda: -
La visualizzazione e la stampa del proprio estratto conto
contributivo; - La simulazione del calcolo della pensione; -
L'emissione del duplicato del certificato di pensione; -
L'emissione della certificazione unica dei redditi (CUD).
L'INPS, per di garantire servizi di qualità in tempi brevi,
ha realizzato una procedura che consente ai Patronati di
trasmettere via Internet tutti i dati delle domande di
pensione. La procedura permette di trattare tutte le domande
di pensione di vecchiaia, di anzianità, di pensione ai
superstiti, di invalidità e di assegno sociale. dal sito
dell'Istituto, www.inps.it, è possibile scaricare la
procedura "cliccando" in successione: Servizi per
utenti registrati - Patronati - Servizi - Domande di pensione
- Area di download. I Patronati dovranno provvedere ad
indicare la sede INPS interessata, la tipologia della pensione
e la gestione di competenza (lavoratori dipendenti, artigiani,
commercianti, ecc.). E' a disposizione dei Patronati un
programma di controllo per verificare i dati acquisiti, prima
della trasmissione delle domande. Dopo il controllo dei dati,
i Patronati devono provvedere a stampare la domanda di
pensione e tutti i documenti allegati (autocertificazione
relativa alla composizione del nucleo familiare, le detrazioni
di imposta ecc.) La domanda deve essere sottoscritta dal
richiedente e deve essere conservata agli atti, insieme alla
fotocopia del documento di identità non autenticata. Per
trasmettere il messaggio con i dati della domanda, i Patronati
si collegano al sito INPS con il proprio codice utente e
password. Alla corretta ricezione di dati l'INPS fornisce un
attestato di trasmissione e successivamente la ricevuta con
l'indicazione del tipo di domanda presentata e del numero
assegnatole. L'attestato fa fede dell'avvenuta presentazione
ed ha rilevanza ai fini della decorrenza della pensione. Il
Patronato ha la possibilità di verificare lo stato della
domanda e può ottenere la lista delle domande presentate per
via telematica, tramite il proprio codice identificativo. Per
un buon funzionamento della procedura è importante che il
Patronato acquisisca l'estratto conto del richiedente, e che
l'interessato fornisca al Patronato tutte le informazioni
contributive non presenti sull'estratto. Una volta definita la
pensione, l'INPS invierà, per via telematica, il prospetto di
liquidazione (mod. TE08) al Patronato. La Direzione del'Inps
di Piacenza
L'INPS via Internet: modulistica e domande di pensione on
line. L'attuale sito Internet dell'INPS ( www.inps.it) è
articolato in due sezioni: informazioni e servizi per
l'utenza. I servizi offerti sono di carattere informativo o
produttivo e sono rivolti ai cittadini, alle aziende, ai
Patronati e ai centri di assistenza fiscale.Tra i servizi
informativi è possibile, fra l'altro, compilare in questa
sezione i modelli per la denuncia del rapporto di lavoro
domestico e il modello F24, utile per il versamento dei
contributi.
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Il datore di lavoro non può dare notizie false
Io e alcuni miei colleghi abbiamo dato le dimissioni a seguito
di un comunicato aziendale che poi si è rivelato falso.
Possiamo chiedere l annullamento delle dimissioni? Alessandro V.
Savona
Il datore di lavoro nell'esecuzione del contratto è tenuto all'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede previsti in
via generale dal nostro Ordinamento; egli, quindi, non è libero
di esercitare i suoi poteri direttivi, gestionali ed
organizzativi in modo tale da aggravare la posizione di
soggezione in cui è collocato il lavoratore né in modo tale da
nuocere alla sua dignità e personalità; diritti, questi,
tutelati dagli artt. 2 e 41 della Costituzione.
In particolare, integrano gli estremi di una lesione di quei
diritti i comportamenti del datore di lavoro che non sono
rispondenti alla realtà e che sono posti in essere al solo
scopo di ledere la libertà di scelta dei lavoratori e a
condizionarli nella rappresentazione della realtà. Sebbene non
vi sia un obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori
circa le strategie aziendali, esiste tuttavia nel nostro
ordinamento uno specifico diritto del lavoratore a non ricevere
notizie false da parte del datore di lavoro.
Se in seguito ad una notizia falsa data dal datore di lavoro il
lavoratore pone in essere un comportamento che risulta
condizionato da quella notizia, deve ritenersi viziato il suo
processo di formazione della volontà e l atto giuridico
conseguente deve essere annullato.
Il Tribunale di Ravenna si è occupato di un caso simile sent.
6.12.2001 ; in tale occasione alcuni dipendenti di una
importante società hanno lamentato di essere stati indotti a
rassegnare le dimissioni da un comunicato del direttore
generale, poi rivelatosi falso, che annunciava la fine della
politica di incentivazione all'esodo del personale, fino a poco
tempo prima reiteratamente adottata dalla direzione stessa;
comunicato che, per di più, si inseriva in un contesto
aziendale di incertezza provocata dai dibattiti sulla riforma
del sistema pensionistico.
Il Tribunale ha affermato che il comportamento del datore di
lavoro doveva essere considerato arbitrario, caratterizzato da
falsità e diretto specificamente ad influenzare i lavoratori
nella loro libertà decisionale, al solo fine di realizzare,
spontaneamente e senza incentivo, l esodo anticipato massiccio
di quella parte dei lavoratori che, a seguito delle novità
legislative introdotte nel sistema pensionistico, avevano solo
pochi giorni per decidere se rimanere al lavoro o rassegnare le
dimissioni.
Il Tribunale ha anche affermato che l impresa con quel
comportamento aveva violato il diritto dei lavoratori a ricevere
informazioni vere, e non false, sulla situazione aziendale in
atto; e ha quindi deciso che il comportamento doloso del datore
di lavoro, che aveva avuto efficacia decisiva nelle dimissioni
dei lavoratori, rendeva quelle dimissioni invalide per vizi
nella formazione della volontà. A ciò è conseguito un danno
risarcibile in base alla percentuale di probabilità che i
singoli lavoratori avrebbero avuto di percepire l incentivo.
Avvocato del lavoro - Milano dal Corriere della sera
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27
Maggio 2003
IL
GIUDICE DA’ RAGIONE ALLA FIOM IN UNA CAUSA
Tre ore l’anno d’assemblea per tutte le
sigle sindacali
La Fiom torinese, rappresentata dall’avvocato Elena Poli, ha vinto
la causa per attività antisindacale che aveva intentato alla Denso
di Poirino in merito all’utilizzo delle ore di assemblea. Il
giudice del Tribunale di Torino Vincenzo Ciocchetti ha stabilito
che, in base all’accordo interconfederale del ‘93, si deve
intendere che le ore di assemblea a disposizione del sindacato
territoriale sono 3 per ciascuna sigla firmataria del contratto
collettivo e non una come inteso dall’azienda. Si aggiungono poi
le 7 a disposizione delle Rsu. Resta fermo ovviamente il tetto
complessivo di dieci ore all’anno di assemblea a cui ha diritto di
partecipare ciascun singolo lavoratore. Spiega Elena Poli: «Siamo
molto soddisfatti perché in questo modo la Fiom ha dato una
battaglia che serve a tutti. Non volevamo fare una causa per
togliere diritti e spazi a altri sindacati, ma per ottenerne di più
per tutti e così è stato». Per il segretario Fiom, Giorgio
Airaudo, «la decisione del giudice è molto importante perché ci
consente di ricominciare a fare assemblee in quelle fabbriche come
Denso, Elbi, Powertrain e Fiat dove abbiamo fatto le cause perché
da mesi non ci vengono date le assemblee sostenendo, con una
interpretazione restrittiva, che avendo fatto un’ora abbiamo
esaurito il nostro spazio». Aggiunge: «In questo modo si
ripristina un diritto dei lavoratori e si interpreta autenticamente
lo spirito dell’accordo interconfederale del ‘93». Proprio per capire quali fossero le intenzioni di quell’intesa
durante la causa il giudice ha convocato Paolo Lucchese, ex
componente della segreteria nazionale della Cgil nel ‘93 e letto
una lettera di Guglielmo Epifani.
m. cas.su la Stampa
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Riposi
giornalieri per figli adottati
(Inps - circolare 26 maggio 2003, n. 91)
In base alla recente sentenza n. 104/2003 della Corte
costituzionale i genitori di bambini adottati o presi in
affidamento, hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il
primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o
affidataria sia per le preadozioni che nei casi di affidamento
provvisorio.
Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori
entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data,
sorge il diritto al raddoppio dei riposi, come in caso di parto
plurimo.
Tratto da GUIDA AL LAVORO ON LINE
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pagina
I
dipendenti hanno ancora tempo per compilare il 730: quest’anno il
termine per la consegna ai Caf è il 16 giugno
Chi non sfugge
e chi dorme sonni tranquilli
Sempre
obbligati alla dichiarazione gli imprenditori e i professionisti
anche se sono senza redditi
Il 730, il modello semplificato
per dipendenti e pensionati, riscuote ogni anno sempre maggiore
successo. Ma sono molti i contribuenti che devono passare sotto le
forche caudine di Unico. Ad esempio i titolari di redditi
incompatibili con il 730, come quelli da partita Iva. O che non
riusciranno a rivolgersi a un Caf entro il 16 giugno.
GLI ESONERATI - Non deve presentare alcuna dichiarazione chi nel
2002 ha avuto solo:
redditi di lavoro dipendente (o pensione) da un unico sostituto
d’imposta o da più sostituti ma con conguaglio complessivo;
redditi di collaborazione, anche corrisposti da più sostituti, se
interamente conguagliati;
redditi di lavoro dipendente o assimilati fino a 6.197,48 se le
detrazioni spettano per l'intero anno;
il reddito dell'abitazione principale e pertinenze (box, cantine);
redditi di terreni e fabbricati non superiori a 185,92 (al lordo
della deduzione prima casa);
redditi di lavoro dipendente o pensione (anche se corrisposti da più
datori purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il
conguaglio) e il reddito dell’abitazione principale e relative
pertinenze;
redditi esenti (rendite Inail per invalidità permanente o morte,
borse di studio a studenti universitari), oppure soggetti a ritenuta
d'imposta (interessi su conti correnti bancari o postali) o a
imposta sostitutiva (esempio: Bot, Btp, Cct);
altri redditi che non derivano da attività svolte con partita Iva
se l'imposta dovuta, al netto delle ritenute d'acconto e delle
detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non
supera i 10,33.
I contribuenti esonerati possono comunque presentare Unico per
recuperare spese detraibili o deducibili o per fare valere eventuali
detrazioni o eccedenze d'imposta.
GLI OBBLIGATI - Devono compilare Unico 2003 i contribuenti che non
rientrano tra gli esonerati e non intendono presentare il modello
730 oppure non faranno in tempo a rispettare il termine del 16
giugno previsto per la consegna ai Caf. Come:
i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili perché
titolari di partita Iva (imprenditori, artisti, professionisti).
Devono presentare Unico anche se non hanno conseguito redditi;
i titolari di redditi di partecipazione in società di persone;
i dipendenti che nel 2002 hanno cambiato posto senza chiedere il
conguaglio complessivo all’ultimo datore di lavoro (quindi chi ha
due modelli Cud). La dichiarazione - Unico o 730 - è obbligatoria
solo se la singola imposta o addizionale supera i 10,33 euro;
i titolari di redditi non dichiarabili nel 730 come quelli derivanti
dalla cessione, totale o parziale, dall'affitto o dalla concessione
in usufrutto di aziende;
i dipendenti che hanno percepito redditi sui quali non sono state
effettuate le giuste ritenute o detrazioni o non sono state
correttamente trattenute le addizionali comunali e regionali (ma
solo se il debito residuo, per ciascuna imposta o addizionale,
supera 10,33 euro). Si può scegliere tra Unico e 730;
i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di
capitale soggetti a imposta sostitutiva o hanno proceduto nel 2002
alla rivalutazione di partecipazioni non quotate o di terreni
edificabili versando l'imposta sostitutiva del 2 o 4% (quadri RT e
RM di Unico);
i dipendenti di soggetti non tenuti ad effettuare le ritenute (come
le colf, gli autisti, i giardinieri).
Devono anche compilare Unico i dipendenti che:
nel 2003 non hanno un sostituto in grado di effettuare il conguaglio
(esempio: i disoccupati);
nel 2003 lavorano per soggetti non tenuti ad effettuare le ritenute
(colf, autisti, altri addetti alla casa);
non erano residenti in Italia nel 2002 e/o nel 2003;
devono fare la dichiarazione per conto di parenti deceduti.
CORREZIONI AL 730 - Unico 2003 è la scappatoia per chi si è
accorto di aver commesso errori compilando il 730 quando la
dimenticanza comporta un maggior debito (o minor credito). Il
contribuente deve barrare la casella «Correttiva nei termini»,
posta nel frontespizio di Unico. In caso di minor credito il
contribuente deve versare direttamente la differenza rispetto al 730
poiché il credito gli verrà comunque rimborsato dal sostituto
d'imposta.
Associazione dottori commercialisti Milano
Stefano
Sarubbi sul Corriere della sera
Inizio
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Congedi
e pari opportunità
LE NUOVE LEGGI
E si cominciano a vedere i primi effetti delle pari opportunità,
di leggi tese a favorire l accesso e la permanenza delle donne
nel mondo del lavoro. La 53/2000, che rivoluziona i congedi
parentali, garantisce non solo alle mamme, ma anche agli
uomini la possibilità di seguire i figli fin da piccolissimi
e quindi di poter godere appieno le gioie della paternità,
sia lo si desideri, sia se ne abbia la necessità.
La normativa prevede che anche il genitore, oltre alla
genitrice, possa astenersi dal lavoro fin dal primo giorno del
lieto evento per un periodo di tempo chiamato appunto congedo
parentale.
L'assenza dal lavoro di entrambi i genitori, durante i primi
otto anni di vita del bambino, non può essere superiore a
dieci mesi solo in alcun casi può arrivare ad un massimo di
undici . Mentre la retribuzione, se il congedo è goduto entro
il terzo anno di vita del figlio e per un massimo complessivo
di sei mesi, è pari al 30 del salario. Al genitore, padre o
madre che abbia usufruito dell'astensione nel medesimo lasso
di tempo, inoltre, vengono accreditati i contributi
figurativi. Dopo il compimento del terzo anno d età, invece,
si può richiedere sì il congedo ma non si perde il diritto
alla retribuzione e non si è coperti sul versante
contributivo.
I PRIMI TRE ANNI
In caso di malattia durante i primi tre anni di vita del
pargoletto, anche il padre, in alternativa alla madre, può
assentarsi dal lavoro senza limiti di tempo e fino ad avvenuta
guarigione. Dai tre agli otto anni, entrambi potranno stare
accanto al loro bambino per un massimo di cinque giorni
lavorativi all anno.
La normativa, inoltre, prevede che i papà possano usufruire
del congedo di paternità ex astensione obbligatoria quando la
madre ne sia impossibilitata in caso di grave infermità,
abbandono, affido esclusivo, decesso e prevede permessi e
congedi ad hoc per i genitori con figli portatori di handicap...Tra
le novità meno utilizzate, per esempio, c è l articolo 9 che
prevede finanziamenti pubblici per le aziende. Tra quelle meno
conosciute i termini di legge relativi ai congedi per i
genitori che adottano un bambino...dal Corriere della sera
26
Maggio 2003
Permessi
elettorali
(Inps - messaggio 19 maggio 2003, n. 61)
In occasione delle elezioni amministrative indette per il 25
maggio 2003 e del referendum indetto per il 15 giugno 2003 pare
opportuno riepilogare il regime dei permessi per i componenti il
seggio elettorale che siano titolari di un rapporto di lavoro
subordinato.
Pertanto, i predetti soggetti hanno diritto:
a) all’assenza dal lavoro e alla normale retribuzione per i giorni
lavorativi trascorsi al seggio (ad esempio: lunedì, martedì e in
alcuni casi il sabato);
b) ad una quota di retribuzione (in genere 1/26) aggiuntiva alla
normale retribuzione oppure, a scelta dell’interessato, a giorni
di riposo compensativo.Tratto da GUIDA AL LAVORO ON LINE (Sole 24
ore)
Inizio
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22
Maggio 2003
Modello
730, la presentazione ai Caf entro il 15 giugno
di
CARLO MEZZETTI E ALESSANDRO PRETI sul Tempo
IL decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.46 del 28
febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n.69 del 24 marzo 2003, ha
prorogato dal 31 maggio al 15 giugno il termine di consegna del
modello 730 ai Centri di assistenza fiscale. L'obbiettivo era quello
di concedere ai CAF un più ampio margine di operatività
considerato che, negli ultimi anni, sono aumentati notevolmente i
soggetti che utilizzano il modello 730 per adempiere agli obblighi
di dichiarazione annuale dei redditi. Chi si rivolge al Caf può
scegliere tra due possibilità: consegnare il modello già compilato
ovvero chiedere l'assistenza per la compilazione.
Nel secondo caso è prevista la corresponsione di un compenso. In
ogni caso al Caf deve essere esibita, anche in copia fotostatica, la
documentazione necessaria per consentire al responsabile del Caf di
verificare la conformità alla documentazione stessa dei dati
indicati (o da indicare) nella dichiarazione. Ci sono alcuni dati
per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione.
Tra questi rientrano ad esempio:* gli oneri deducibili riconosciuti
dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito;*i
certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti;
* i contratti di locazione stipulati;* i certificati di stato di
famiglia e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive
spettanti.
È necessario, invece, esibire Al CAF la seguente documentazione: *
documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD,
certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a
redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo
occasionale, ecc.);* fatture, ricevute e quietanze relative a
pagamenti effettuati, nel corso dell'anno, per oneri deducibili o
per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra
documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio:
per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile
adibito ad abitazione principale;* per i premi di assicurazione
sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la
relativa detrazione;* attestati di versamento degli acconti
d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;* ultima
dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale
si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei
redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del
36%, devono essere esibiti:* copia della ricevuta postale della
raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro Operativo di
Pescara la comunicazione di inizio lavori;* copia dei bonifici
bancari;* attestazione della quota di pertinenza in caso di spese
condominiali.
In ogni caso, la documentazione tributaria relativa alla
dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed
esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle
Entrate.
Inizio
pagina
Contributi
di lavoro separati
da l'Arena di
Verona
Lavoro dipendente e lavoro parasubordinato all’Inps restano
separati in casa. Le due gestioni funzionano ancora come
compartimenti stagni, nel senso che la legge permette solo in pochi
casi il cumulo dei contributi per realizzare un unico trattamento di
pensione. A farne le spese sono oggi soprattutto coloro che per
vicende legate all’andamento dell’azienda iniziano, più per
necessità che per scelta, un’attività di collaborazione o
professionale dopo i 50 anni. In questo caso infatti se vengono meno
i proventi di lavoro non possono contare sul paracadute della
pensione di anzianità anche se complessivamente hanno versato 35
anni e più di contributi.
-
Ricongiunzione vietata Affrontiamo l’argomento, che si va facendo sempre più spinoso man
mano che aumenta il numero di persone interessate, con un esempio.
Il Sig. Rossi, dopo 32 anni di lavoro dipendente, con contributi
regolarmente versati, ha iniziato 5 anni fa un’ attività di
collaborazione per conto di una società. Avendo attualmente 59 anni
potrebbe andare in pensione da subito se potesse portare nel fondo
dei lavoratori dipendenti, mediante il pagamento di una somma a
titolo di riscatto, i versamenti fatti nella gestione Inps del 10%.
Ma questa possibilità, prevista dalla legge per i lavoratori
dipendenti, autonomi e professionisti con contributi sparsi in più
fondi, è preclusa ai parasubordinati. I quali non possono nemmeno
integrare i versamenti da dipendente con i contributi volontari. In
base alla normativa vigente, possono aggrapparsi a questa ancora di
salvezza soltanto coloro che hanno fatto domanda e sono stati
autorizzati entro il 31 marzò96, data in cui è stato introdotto
per i parasubordinati l’obbligo contributivo.
Per cui se la collaborazione cessa il soggetto si trova senza alcuna
copertura: non avendo 35 anni di contributi la pensione di
dipendente può prenderla solo al compimento del 65 ° anno di età. Nè può ottenere intanto l’altro pezzo di pensione
(che sarebbe comunque poca cosa) a carico della gestione dei
parasubordinati, in quanto nella quasi totalità dei casi non
raggiunge il valore minimo previsto (assegno sociale maggiorato del
20%) per il pagamento prima dei 65 anni.
-
Passaggio al contributivo L’alternativa potrebbe essere data dalla pensione contributiva da
realizzare facendo fare ai contributi il percorso inverso:
trasferendoli cioè dal fondo dei lavoratori dipendenti a quello dei
parasubordinati.
Ma anche questa strada, che potrebbe portare alla pensione a partire
dal 57
° anno di età, si presenta tutta in salita. Il passaggio dal
retributivo al contributivo è ammesso per coloro che hanno almeno
15 anni di contributi si cui almeno 5 si devono collocare dal 1996
in poi. E fin qui il nostro Sig. Rossi, e quanti si trovano più o
meno nelle sue condizioni, non avrebbero problemi di sorta. Ma
devono fare i conti con un ulteriore requisito che di fatto li mette
fuori gioco. Il trasferimento dei contributi non è, infatti , consentito se il soggetto al 31 dicembre del ’95 aveva almeno 18
anni di contributi. Si tratta quindi di un’opportunità riservata
ai lavoratori più giovani che hanno oggi meno di 45 anni.
-Totalizzazione per pochi Nè in aiuto dei parasubordinati viene al momento la legge 388/2000 sulla
cosiddetta totalizzazione. Il cumulo gratuito dei contributi può
essere fatto valere solo Per la pensione di vecchiaia o di inabilità
e a condizione che in nessuno dei fondi dove sono stati fatti i
versamenti si raggiunga il requisito minimo per la pensione. Ma
certamente questo non è il caso di chi ha già 20 anni e più di
contributi all’Inps come dipendente. È anche vero però che la
partita sulla totalizzazione è tutt’altro che chiusa. Nella legge
delega sulla riforma delle pensioni è prevista una revisione della
normativa attuale che estende il cumulo gratuito a coloro che
maturano la pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi.
Né si può escludere che durante l’iter parlamentare o nei decreti
attuativi vengano introdotte ulteriori modifiche in grado di
risolvere il problema dei parasubordinati che hanno più posizioni
contributive.
-Pensione frazionata .Ma se le regole non cambiano i collaboratori con un lungo passato da
dipendenti devono solo augurarsi di poter lavorare fino a 65anni (60
se donne). Dal quel momento in poi, avendo raggiunto l’età per la
pensione di vecchiaia, potranno finalmente mettere a frutto i
versamenti effettuati, sia pure realizzando due distinti
trattamenti. Uno sarà pagato dal fondo dei lavoratori dipendenti
dell’Inps e l’altro dalla gestione del 14% con il sistema
contributivo. In proposito c’è da dire che una volta maturata la
pensione Inps da dipendente la seconda rendita spetta anche se sono
stati versati meno di 5 anni di contributi, sotto forma di quota
supplementare del trattamento principale.
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21
Maggio 2003
«Il
prelievo sulle liquidazioni? E’ salito al 23%»
I
ds accusano: all’erario 520 milioni in più.
Nel 2003 il Fisco incasserà
tassando le liquidazioni 520 milioni di euro in più. E ciò perché
la revisione delle aliquote e degli scaglioni Irpef decisa con la
Finanziaria ha determinato anche l’innalzamento del prelievo del
Tfr. A denunciarlo sono i deputati ds che accusano il governo di
aver messo in atto «un grande imbroglio fiscale». Secondo il
capogruppo ds alla Camera Luciano Violante, l’ex ministro Vincenzo
Visco, il capogruppo ds alla commissione Finanze della Camera,
Giorgio Benvenuto, infatti «le tasse non sono diminuite» con la
riforma fiscale. Anzi in molti casi, per gli aumenti dei tributi
locali, per le minori deduzioni riservate ai pensionati e appunto
per il Tfr, sarebbero addirittura «aumentate». La spiegazione per
il Tfr è che la sua tassazione segue per il primo scaglione quella
dell’Irpef, passata appunto dal 18 al 23%. Con una differenza:
mentre per l’imposizione sul reddito sono previste deduzioni e in
sostanza l’allargamento dell’area non tassabile, per le
liquidazioni non è stata adottata alcuna clausola di salvaguardia.
Costerebbe troppo prevederla, appunto 520 milioni di euro il primo
anno e 936 milioni nei tre anni successivi (a regime, poi, gli
aggravi verrebbero annullati) che rappresentano le cifre di maggior
incasso del fisco ma anche di maggiore imposta pagata dagli
italiani. «Il calcolo lo ha fatto lo stesso ministero
dell’Economia» ha spiegato Beniamino Lapadula, responsabile
economico della Cgil che «da oltre un mese» aspetta con gli altri
sindacati l’attivazione di una franchigia per le liquidazioni... S.
Ta. sul Corriere della sera
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16
Maggio 2003
Il
licenziamento nel periodo di prova
Dopo sei mesi di stage il mio
datore di lavoro mi ha assunto facendomi firmare il patto di
prova, e poi mi ha licenziato senza motivo prima della scadenza
del periodo stabilito. È lecito? Grazia C. Lecco
Come è noto, il contratto di lavoro può prevedere un periodo
di prova durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva.
Il principio secondo cui il lavoratore può essere licenziato
solo ove ricorra una giusta causa o un giustificato motivo non
vale, quindi, per i lavoratori in prova. Tuttavia, anche durante
il periodo di prova la libertà del datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro incontra dei limiti, alcuni previsti
dalla legge ed altri elaborati dalla giurisprudenza. In primo
luogo occorre che il patto di prova sia stipulato
legittimamente; esso, per la sua validità, deve essere
stipulato per iscritto precedentemente o contestualmente all'inizio
del rapporto di lavoro e deve contenere la fissazione del
termine di durata, termine che non può superare i sei mesi.
Il patto di prova, inoltre, deve essere diretto a consentire a
entrambe le parti la valutazione della reciproca convenienza al
rapporto. A tal fine, da un lato il patto di prova deve
contenere l indicazione specifica delle mansioni assegnate al
lavoratore e, dall'altro lato, sia il datore di lavoro che il
lavoratore sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l
esperimento oggetto del patto di prova.
Da ciò consegue che ogni volta che tale sperimentazione non
avviene, o perché è stata impedita da fatto e colpa del datore
di lavoro o perché è già stata effettuata con reciproca
soddisfazione delle parti, il patto di prova deve ritenersi
nullo perchè privo della sua «causa» tipica che è quella,
appunto, di consentire l'esperimento .
Il patto di prova è nullo anche nell'ipotesi in cui il datore
di lavoro abbia già avuto in precedenza la possibilità di
valutare positivamente l idoneità del lavoratore allo
svolgimento delle mansioni oggetto della prova.
In quel caso, infatti, il patto non è funzionale all'esperimento
dato che questo è già avvenuto con esito positivo ma è
finalizzato ad eludere le norme imperative a tutela del divieto
di licenziamento. A questo riguardo non ha importanza l
eventuale diverso regime giuridico in cui si è svolta la
prestazione precedente perchè ciò che conta è il fatto che le
mansioni oggetto della prova siano già state sperimentate,
anche sotto altra forma contrattuale.
In passato, il Tribunale di Torino sent. 11.12.97 si era
occupato di un caso analogo a quello qui in esame ed aveva
dichiarato nullo un patto di prova apposto ad un contratto
concluso al termine di un periodo di stage durante il quale il
lavoratore aveva svolto, presso la stessa azienda, le medesime
mansioni oggetto del successivo rapporto di lavoro; ciò in
quanto il datore di lavoro aveva a tal punto positivamente
valutato le capacità del lavoratore durante lo stage che aveva
stipulato subito dopo il contratto di lavoro. dal Corriere della
sera
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14
Maggio 2003
Cassazione:
nullo il licenziamento delle donne che si sposano
I giudici della Suprema Corte, con la sentenza 7176/2003, sono
intervenuti nel caso di una donna, la biologa siciliana Gabriella
P., licenziata una settimana prima delle nozze, e hanno stabilito la
nullità del licenziamento, obbligando l’azienda a reintegrarla
sul posto di lavoro e a pagare tutte le mensilità trascorse tra il
momento del licenziamento e quello della reintegra.
In pratica la sentenza stabilisce che la nullità del licenziamento
non è solo temporanea ma totale. Il licenziamento deve considerarsi
come mai avvenuto.
Il caso era approdato in Cassazione dopo che Gabriella P.,
licenziata nel luglio del 1994, aveva fatto ricorso rivolgendosi al
pretore di Siracusa. Quest’ultimo aveva dato ragione alla donna, e
dichiarato la nullità e l’illegittimità del licenziamento.
La sentenza era poi stata ribaltata dal Tribunale di Siracusa, cui
la società per la quale lavorava la donna, la Econtrol Sud, aveva
fatto ricorso contro il primo pronunciamento favorevole alla
lavoratrice. Il Tribunale di Siracusa aveva stabilito che alla donna
spettavano solo 12 mesi di retribuzione, e che il licenziamento
doveva ritenersi sospeso, ma solo temporaneamente, per un tempo
limitato a un anno dalla data del matrimonio.
Una sentenza, quella dei magistrati siracusani, che la Cassazione ha
giudicato non in sintonia con la legge che, in Italia, regola la
materia, e che la n.7 del 1963.
La legge, che stabilisce il divieto di licenziamento delle
lavoratrici per causa di matrimonio, prevede che tali risoluzioni
del rapporto di lavoro siano da considerarsi nulla, e vieta il
licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno
della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dalla
celebrazione delle nozze. Non solo: sono considerate addirittura
nulle le dimissioni presentate, nello stesso periodo, dalla
lavoratrice, a meno che quest’ultima non le confermi entro un mese
all’Ufficio del lavoro.
Come si vede, la legge tutela fortemente la posizione delle
lavoratrici, e prevede anche che, in caso di licenziamento nel
periodo di “moratoria”, spetta al datore di lavoro provare che
questo non è avvenuto a causa del matrimonio, ma per un’altra
causa.
Proprio in considerazione del fatto che la legge abbia voluto
tutelare in maniera così netta le lavoratrici vicine alle nozze, i
giudici della Cassazione hanno ritenuto che la sentenza del
Tribunale di Siracusa finirebbe “per sopprimere il diritto alla
riammissione in servizio, privandone la lavoratrice ed esonerando il
datore di lavoro dall’obbligo di legge in tal senso”.
“Quindi – concludono i giudici - il licenziamento della
lavoratrice per causa di matrimonio è radicalmente nullo e la
lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio e al
risarcimento del danno costituito tout court dall’importo della
retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla
riammissione”.
I magistrati del Tribunale di Siracusa vengono quindi
“bacchettati” per aver “impropriamente modificato la
formulazione tecnica della norma da interpretare e da applicare,
sostituendo al termine ‘nullità del licenziamento’ quello di
‘inefficacia temporanea del licenziamento’ e, quindi, forgiando
sostanzialmente una nuova norma” in un’operazione di
interpretazione della norma “sicuramente non consentita
all’interprete e, men che meno, al giudice”. da virgilio.it
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13
Maggio 2003
La
reversibilità del coniuge divorziato
Sono divorziata da mio marito
che è deceduto due mesi fa. Posso avere la pensione di
reversibilità? Valentina R. Como
Le aspettative pensionistiche del coniuge divorziato sono
regolate dall’art. 9 della l. 898/70, come modificato dalla l.
74/87. Questa norma attribuisce al coniuge divorziato, in caso
di morte del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di
divorzio, il diritto di percepire la pensione di reversibilità.
In particolare il coniuge divorziato ha diritto di percepire la
pensione di reversibilità nella sua totalità oppure una quota
di essa nel caso in cui, dopo il divorzio, l’ex coniuge
deceduto abbia contratto nuovo matrimonio con persona
anch’essa avente i requisiti per la pensione di reversibilità.
La legge stabilisce alcuni precisi presupposti ai quali il
diritto del coniuge divorziato è subordinato: egli deve essere
titolare di assegno di divorzio; non deve essere passato a nuove
nozze; il rapporto di lavoro da cui il trattamento pensionistico
trae origine non deve essere successivo alla sentenza di
divorzio.
L’assegno del coniuge divorziato deve essere effettivamente
previsto nella sentenza di divorzio. Non è sufficiente,
infatti, che il diritto esista in astratto anche se a volte è
stato deciso il contrario dalla giurisprudenza ma è necessario
che il coniuge divorziato abbia visto il proprio diritto
all’assegno accertato giudizialmente.
In ogni caso il procedimento di divorzio non deve essersi
concluso con l’attribuzione di una somma una tantum
sostitutiva dell’assegno: la legge infatti dispone che,
nell’ipotesi in cui il versamento dell’assegno di divorzio
avvenga in un’unica soluzione, «non può essere proposta
alcuna successiva domanda di contenuto economico», quindi
neppure la richiesta di pensione.
Nel caso in cui il coniuge divorziato sia chiamato a concorrere
con un coniuge superstite il diritto alla pensione è limitato a
una sua quota, attribuita dal tribunale «tenendo conto della
durata del rapporto».
Dopo ampie discussioni la giurisprudenza ha deciso che per
‘durata del rapporto’ si intende tutto il periodo in cui i
coniugi sono stati legati dal vincolo matrimoniale compreso
quindi il periodo di separazione legale e non solo quello di
effettiva convivenza.
Quanto al criterio temporale non era chiaro se esso dovesse
considerarsi esclusivo; e ciò fino a quando la Corte
costituzionale, con sentenza n. 419/99, ha precisato che tale
criterio non può considerarsi esclusivo ed automatico per il
giudice e la Cassazione, in seguito, ha ulteriormente precisato
che anche per la ripartizione della pensione tra l’ex coniuge
divorziato e il coniuge superstite devono essere utilizzati gli
stessi criteri adottati per l’attribuzione dell’assegno di
divorzio. Ciò significa che si debbono valutare anche le
condizioni economiche di entrambe le parti ed il loro stato di
bisogno. dal Corriere della sera
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6
maggio 2003
Le
soluzioni da mettere in atto per riuscire comunque a raggiungere i
requisiti contributivi minimi richiesti dalla legge
Over 50 licenziati: le strade per la pensione
Come assicurarsi il diritto alla rendita quando si resta
senza lavoro a pochi anni dal traguardo
di BRUNO BENELLI sul Messaggero
IN QUESTI periodi di crisi sono all’ordine del giorno i casi di
persone espulse dal mondo del lavoro quando sono ad un passo dalla
pensione: gente che in genere ha poco più di 50 anni d’età e
30-32 di contributi.
Una condizione tremenda per gli interessati: da un lato, infatti,
non possono chiedere la pensione d’anzianità perché non hanno
ancora i requisiti necessari; dall’altro, hanno un’età che non
consente loro di trovare facilmente nuovi lavori alle stesse
condizioni retributive raggiunte dopo tanti anni di attività.
A quel punto, per arrivare alla pensione, si aprono due possibilità:
versare i contributi volontari per coprire i periodi che servono ad
arrivare ai 35 anni di anzianità;
accettare un nuovo lavoro a condizioni inferiori: non solo per avere
comunque una busta paga, ma anche per raggiungere la pensione con i
contributi obbligatori.
In entrambi i casi si corre il forte rischio di vedersi pagare una
pensione inferiore a quella che si otterrebbe se si potesse tenere
conto di tutti i contributi versati in precedenza, di importo
superiore a quelli più recenti.
E poiché la pensione dei lavoratori dipendenti si basa sulle
retribuzioni degli ultimi 5 anni (quota A) e ultimi 10 (quota B), si
capisce facilmente come gli stipendi ridotti degli ultimi anni siano
esiziali per la pensione.
Contributi volontari. Chi versa i contributi volontari può
superare questo rischio versando in base alla classe contributiva
assegnata dall’Inps, che rispecchia in pieno la misura degli
ultimi stipendi. In tal modo è come se si continuassero a versare i
contributi obbligatori, proprio come se si lavorasse ancora.
Questa soluzione, però, richiede versamenti molto pesanti, pari a
circa il 30% della retribuzione: somme che difficilmente l’ex
lavoratore può permettersi, nel momento in cui non ha più uno
stipendio. Ecco perché, di norma, gli interessati effettuano
versamenti volontari di importo modesto, con lo scopo primario di
raggiungere il traguardo minimo dei 35 anni d’anzianità, e quindi
il diritto alla pensione.
Stipendi inferiori. Chi, invece, trova un altro lavoro senza
riuscire a mantenere le posizioni normative e retributive raggiunte,
dovrà adattarsi ad avere contributi su stipendi inferiori,
ottenendo lo stesso risultato di chi versa i volontari.
I calcoli del signor Rossi. Ipotizziamo che il signor Rossi,
dopo aver versato contributi obbligatori per 32 anni ed essere
rimasto disoccupato a partire dal 1° luglio 2000, versi i volontari
per arrivare a quota 35, pagando contributi ridotti rispetto alle
retribuzioni consuete.
Quando chiederà la pensione d’anzianità con decorrenza 1°
luglio 2003, l’ente previdenziale calcolerà la quota A
sugli stipendi del quinquennio luglio ’98-giugno 2003, e la quota
B sugli stipendi del decennio luglio ’93-giugno 2003.
In entrambe le quote entreranno le retribuzioni ridotte del triennio
luglio 2000-giugno 2003, che comporteranno una riduzione della
retribuzione media settimanale su cui si calcola la pensione: e
spesso la perdita è forte.
La Corte costituzionale è intervenuta più volte su questo
tema tramite sentenze e ordinanze: non ha salvato le persone che si
trovano in situazioni come quelle citate finora — per le quali non
è cambiato nulla — ma ha dato una grossa mano a chi ha già
raggiunto i requisiti contributivi minimi. La Consulta, infatti, ha
affermato il principio in base al quale, una volta raggiunto il
requisito contributivo minimo, l’ulteriore contribuzione
(obbligatoria, volontaria, figurativa) può solo incrementare il
livello di pensione già consolidato. Se, invece, l’ulteriore
contribuzione comporta riduzioni della pensione, di essa non va
tenuto conto. Ma attenzione: il principio, come già detto, vale
solo per chi ha raggiunto il diritto alla pensione.
Un esempio. Ipotizziamo che il signor Bianchi chieda la
pensione di anzianità con 38 anni di contributi, di cui gli ultimi
due coperti da versamenti molto modesti. In questo caso, l’Inps
non terrà conto del biennio e liquiderà la pensione in base a 36
anni di contributi: i calcoli porteranno, comunque, ad una pensione
più alta di quella che si otterrebbe conteggiando tutti i 38 anni.
Il signor Bianchi, infatti, perderà due anni di anzianità (e
quindi il 4% della pensione), ma liquiderà la rendita in base a
retribuzioni “buone".
Questo principio, ribadiamo, non vale nei casi trattati in
precedenza. Se, infatti, il signor Rossi arrivasse alla pensione con
il minimo dei 35 anni, non potrebbe eliminare dal calcolo i periodi
di contribuzione ridotta, altrimenti la sua domanda di pensione
verrebbe bocciata.
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Orario
di lavoro, nuove norme
Il 29 aprile 2003, è entrato in
vigore il decreto legislativo n. 66/03 che, recependo la direttiva
n. 93/104/CE, introduce, in tema di rapporto di lavoro subordinato,
una nuova disciplina dell'orario di lavoro. La sua particolare
rilevanza rende opportuno riassumerne le principali novità:
Orario settimanale. L'orario di lavoro normale è stabilito in
quaranta ore settimanali. I contratti collettivi possono, però,
stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata
media delle prestazioni lavorative in un periodo medio non superiore
all'anno. La durata media dell'orario di lavoro, compreso lo
straordinario, non può, tuttavia, superare le quarantotto ore su un
periodo di sette giorni, la media va calcolata su un periodo non
superiore a quattro mesi, ovvero fino a sei o dodici mesi se
previsto dai contratti collettivi. Nella media, non si computano le
assenze per ferie e malattie, le altre assenze vanno, invece,
computate.
Lavoro straordinario. Esso non può superare le otto ore
settimanali. Nella ipotesi di mancanza di contratti collettivi, le
prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste
unicamente previo accordo fra datore e lavoratore per una durata che
non può eccedere le duecentocinquanta ore annuali.
Riposo giornaliero. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo
consecutivo ogni ventiquattro ore.
Pausa. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le sei ore, i
contratti collettivi devono prevedere le modalità di una pausa.
Riposo settimanale. Il lavoratore, dopo sette giorni, deve
beneficiare di un periodo minimo di riposo ininterrotto di
ventiquattro ore. Il giorno di riposo, salvo le eccezioni previste,
coincide con la domenica.
Lavoro notturno. Lavoratore notturno è colui che lavora almeno tre
ore nel periodo decorrente fra le ore ventiquattro e le cinque di
mattina. Il lavoratore notturno non deve, comunque, lavorare più di
otto ore nell'arco delle ventiquattro ore.
Riposi compensativi. I contratti collettivi possono prevedere per il
lavoratore, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione
contributiva, riposi compensativi; h) Comunicazioni. Il datore di
lavoro, con un numero di dipendenti superiore a dieci, in caso di
superamento delle quarantotto ore settimanali, deve informare il
servizio ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
Ferie. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annue non
inferiore a quattro settimane, fatte salve condizioni di miglior
favore dei contratti collettivi. Il periodo di ferie non può essere
indennizzato salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Deroghe. La nuova normativa non si applica al lavoro della gente di
mare, del personale di volo nell'aviazione civile, al personale
della scuola, al personale viaggiante dei servizi pubblici, ai
giornalisti, al personale poligrafico, al personale addetto ai
servizi di informazione radio-televisiva.dal Mattino
testo
del decreto legislativo
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3
maggio 2003
Il
diritto di precedenza dopo la riforma del collocamento
Per i lavoratori
licenziati entro il 29 gennaio 2003 il diritto di precedenza rimane
di 12 mesi
Il D.lgs. n. 297/2002, entrato in vigore il 30 gennaio 2003, ha
ridotto a sei mesi il termine per far valere il diritto di
precedenza dei lavoratori licenziati per riduzione del personale
alla riassunzione presso la stessa azienda. L’art. 6 del citato
D.lgs. n. 297/2002 ha infatti modificato l’art. 15, comma 6, della
legge 264/1949, che stabiliva la precedenza nella riassunzione entro
il termine di un anno.
La citata modifica ha determinato alcune incertezze (sollevate anche
da alcune Associazioni attraverso quesiti alla Direzione provinciale
del lavoro di Modena) (*) in merito all’applicazione del nuovo
termine (6 mesi anziché 12 mesi) per i lavoratori (licenziati) che
alla data del 29 gennaio 2003 si trovavano nella situazione di
miglior favore prevista della precedente normativa.
Occorre quindi verificare l’esatta decorrenza delle nuove
disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 297 del 2002 (così come
analizzate dalla stessa Direzione provinciale del lavoro di Modena,
le cui conclusioni si condividono), tenendo presente che la
riduzione di 6 mesi del diritto di precedenza si riflette anche su
altri istituti giuslavoristici.
Diritto di precedenza: soggetti destinatari
Il diritto di precedenza consiste nell’obbligo di riassunzione
presso lo stesso datore di lavoro dei lavoratori licenziati per
riduzione di personale. In tale categoria rientrano sia i lavoratori
coinvolti in procedure collettive di mobilità (l’art. 8, comma 1,
legge n. 223 del 1991 richiama infatti l’art. 15 legge n.
264/1999) sia i lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo plurimo (Cass. 723/1997). La precedenza può essere fatta
valere dal lavoratore esclusivamente per assunzioni con la stessa
qualifica, con mansioni equivalenti e con lo stesso tipo di
contratto individuale.
La trasformazione a tempo indeterminato di un
contratto di formazione non comporta la violazione del diritto di
precedenza in quanto la trasformazione non può essere considerata
al pari di una nuova assunzione (Cass. n. 11442/1996).
Il mancato rispetto della precedenza determina l’obbligo di
risarcimento in capo al datore di lavoro: il lavoratore può
comunque rinunciare a tale diritto, anche mediante una rinuncia
"generale", al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, di tutti i diritti connessi direttamente o indirettamente al
rapporto di lavoro.
La Direzione provinciale del lavoro di Modena, con la nota
interpretativa sopra richiamata (*), ha precisato che per i
lavoratori licenziati prima del 30 gennaio 2003, data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 297 del 2002, continua a valere il
diritto di precedenza di un anno, previsto dalla disciplina
previgente contenuta nella citata legge n. 264 del 1949.
Tale chiarimento trova fondamento nel principio di irretroattività
della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile), in quanto la legge non può disporre che
per l’avvenire e non può avere effetto retroattivo.
Conseguentemente, il nuovo termine per esercitare il diritto di
precedenza è operativo per i licenziamenti intervenuti dal 30
gennaio 2003...A cura di Luca Vannoni (Consulente aziendale)
Tratto da GUIDA AL LAVORO ON LINE
(*) Direzione
provinciale del lavoro di Modena - Nota 15 aprile
Oggetto: Quesito in materia di diritto di precedenza del 7.04.03
In relazione al quesito in oggetto, si conviene con codesta
Associazione sul fatto che ai lavoratori già licenziati per
riduzione di personale prima del 30 gennaio 2003, compresi quelli
posti in mobilità, spetta il diritto di precedenza nelle assunzioni
presso la medesima azienda per tutto il periodo garantito dalla
previgente normativa - 12 mesi - benché a partire da tale data esso
sia stato ridotto a sei mesi dall’art. 6 del D.Lgs. n. 297/2002,
in applicazione del principio generale per cui "la legge non
dispone che per l’avvenire" (art. 11 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile).
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