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vedi:
  1. UNICO:Il Fisco presenta un conto salato
     

  2. Si possono fare domande di pensione on line e “scaricare” moduli con il sito inps.it
     

  3. Il datore di lavoro non può dare notizie false
     

  4. Tre ore l’anno d’assemblea per tutte le sigle sindacali
     

  5. Riposi giornalieri per figli adottati
     

  6. 730: quest’anno il termine per la consegna ai Caf è il 16 giugno
     

  7. Congedi e pari opportunità
     

  8. Permessi elettorali

  9. Modello 730, la presentazione ai Caf entro il 15 giugno

  10. Contributi di lavoro separati

  11. tasse: il prelievo sulle liquidazioni? E’ salito al 23%

  12. Il licenziamento nel periodo di prova

  13. Cassazione: nullo il licenziamento delle donne che si sposano

  14. La reversibilità del coniuge divorziato

  15. Over 50 licenziati: le strade per la pensione

  16. Orario di lavoro, nuove norme

  17. Il diritto di precedenza dopo la riforma del collocamento

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30 Maggio 2003

UNICO Alla cassa entro il 20 giugno o, con lo 0,40% in più, il 21 luglio
Il Fisco presenta un conto salato

Sono aumentate le addizionali in sei regioni e in molti comuni. Consegna a luglio. Con il web scadenza ad ottobre


Il Fisco torna all’attacco. E presenta un conto più salato. Questa volta, però, indossa i panni del sindaco o dei governatori regionali. Milioni di contribuenti compilando il modello Unico 2003 avranno l’amara sorpresa di dover pagare più tasse rispetto all’anno scorso. In sei Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Umbria e Puglia) è stata infatti sensibilmente aumentata l’addizionale regionale. Nelle altre, invece, l’aliquota è rimasta al livello standard dello 0,9%. Ma quanto dovremo pagare in più? Con un reddito di 30.000 euro, ad esempio, chi vive in Lombardia avrà un esborso aggiuntivo, rispetto al 2002, di 104 euro, i veneti di 124, i piemontesi di 150. Più il reddito sale, più la stangata si fa pesante. Con un imponibile di 45.000 euro il residente in Lombardia dovrà sborsare 178 euro in più, il piemontese 173 e chi risiede in Puglia ben 225. Ma il contribuente più sfortunato è il marchigiano che dovrà spendere la bellezza di 532 euro in più.
Il conto, poi, si fa ancora più amaro per chi abita in uno dei comuni che ha aumentato la sua fetta di addizionale: l’incremento massimo è dello 0,2%, fanno due euro in più ogni mille dichiarati. Emblematico l’esempio di Torino. Con un reddito di 30.000 euro, tra addizionale regionale e comunale se ne vanno in fumo 128 euro. Se l’imponibile arriva a 45.000 euro ecco che il salasso raggiunge i 263 euro.
E’ questa la brutta sorpresa che ci riserva il nuovo modello Unico. Le novità da segnalare, per il resto, non sono molte. A parte l’aumento della detrazione per i figli, le principali disposizioni sono rimaste invariate. Aliquote e scaglioni sono quelli dell’anno scorso: la nuova Irpef entrata in vigore a gennaio si farà sentire solo nel 2004, attenzione quindi a non fare confusione. Nessun aumento per le altre detrazioni: coniuge a carico e di lavoro. Inchiodato alla percentuale record del 98% anche l’acconto.
Prima di vedere scadenze e novità di Unico vale la pena ricordare che quest’anno i termini della dichiarazione maggiore si intersecano con quelli del 730. Dipendenti e pensionati, infatti, possono presentare il modello semplificato al Caf entro il 16 giugno (il vecchio termine del 31 maggio è stato prorogato).

ALLA CASSA - Tutte le imposte che risultano da Unico 2003 - saldo e acconto - vanno versate con il modello F24 entro il 20 giugno. E' possibile passare alla cassa anche successivamente, cioè nel periodo che va dal 21 giugno al 21 luglio (il 20 cade di domenica) pagando la maggiorazione fissa dello 0,40%: 4 euro ogni mille di debito.
Resta confermata la possibilità di dilazionare i pagamenti. Le rate devono essere corrisposte l'ultimo giorno del mese dalle persone fisiche non titolari di partita Iva ed entro il giorno 16 dai titolari. Sulle rate sono dovuti interessi nella misura dello 0,5% mensile. Il versamento deve concludersi entro il mese di novembre.

PRESENTAZIONE - Due i termini previsti: 31 luglio se è ammessa ancora la compilazione su carta con consegna in banca o in posta. Questo canale è riservato quasi esclusivamente ai soli soggetti non titolari di partita Iva. La stragrande maggioranza dei contribuenti, invece, avrà tempo fino al 31 ottobre per presentare telematicamente il modello Unico o avvalendosi degli intermediari abilitati o in proprio usando Internet.
Attenzione. I termini di pagamento sono sempre gli stessi, quale che sia il canale utilizzato per presentare il modello Unico: carta o via telematica.

SOLO EURO - La dichiarazione va compilata esclusivamente in euro. Fino all’anno scorso, invece, la divisa unica coabitava con la lira. Tutte le cifre vanno scritte senza decimali (i due zeri dopo la virgola sono prestampati) e si arrotonda per eccesso, se i decimali eliminati sono uguali o superiori a 50 centesimi, per difetto se inferiori. Ad esempio 65,50 euro diventano 66,00 mentre 55,49 diventano 55,00 euro. Salvo gli arrotondamenti non ci sono difficoltà di sorta. A parte, forse, le rendite catastali tutta la documentazione è già in euro.

DETRAZIONI - Debutta in dichiarazione la maxi-detrazione di 516,46 euro - il famoso milione di lire - per i figli a carico introdotta dalla Finanziaria 2002. Ricordiamo che i 516,46 euro spettano per ogni figlio a condizione che il reddito non superi quota 36.151,98 euro (se il figlio è unico), i 41.316,55 euro con due figli e i 46.481,12 euro se i figli sono tre.

ONERI - Poche le novità per le spese deducibili o detraibili con aliquota del 19%. Ecco le principali voci:

sono deducibili le spese sostenute dai genitori che partecipano alla gestione dei micro asili e dei nidi nei luoghi di lavoro. Il beneficio spetta per non più di 2.000,00 euro per ogni figlio e solo se le strutture sono gestite dai Comuni. Si tratta però di una voce poco sfruttata;

diventano detraibili le spese sostenute dai sordomuti per i servizi di interpretariato;

le istruzioni includono in deduzione tra i contributi obbligatori anche quelli versati all’Inail per l'assicurazione delle casalinghe;

debutta la detrazione per le somme donate all'ente «Ospedale Galliera» di Genova finalizzate all'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo (massimo 30% dell'imposta dovuta).
Più corpose, anche se di stampo negativo, le novità relative alla detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia. I costi sostenuti nel 2002 possono essere detratti esclusivamente in dieci quote annuali (viene meno la facoltà di scelta fra cinque o dieci anni). L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 77.468,53 euro, ma quando si tratta di interventi iniziati negli anni passati occorre tener presente quanto speso prima del 2002 poiché questo limite è complessivo per intervento.
La detrazione del 36 per cento spetta anche per gli interventi di salvaguardia e manutenzione dei boschi. Massimo Fracaro sul Corriere della sera

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Via Internet informazioni e servizi dell'Inps
Si possono fare domande di pensione on line e “scaricare” moduli con il sito inps.it

da Libertà
 
Questi modelli sono disponibili sul sito alla voce "Modulistica". Dopo aver scaricato i modelli sul proprio computer, si può procedere alla compilazione. Il datore di lavoro può denunciare il rapporto di lavoro domestico direttamente "on line", collegandosi con il sito dell'INPS, senza doversi spostare da casa o dal proprio posto di lavoro. Oppure si può compilare il modello direttamente sul proprio computer, stamparlo e successivamente presentarlo alla sede INPS competente per territorio. E' possibile compilare on line anche il modello F24. Gli utenti interessati possono compilare il modello sul proprio computer, stamparlo e presentarlo per il pagamento dei contributi. Nella sezione modulistica sono presenti altri moduli, sia per la richiesta di prestazioni a sostegno del reddito ( disoccupazione, maternità, assegno al nucleo familiare, domande di congedo per assistenza a familiari con handicap), sia relativi alle aziende, che all'area assicurato pensionato. Per accedere agli altri servizi on line, messi a disposizione dall'INPS sul sito www.inps.it, è necessario registrarsi. L'INPS fornisce ai propri utenti un PIN (numero di identificazione personale) composto da una prima parte (codice segreto a otto caratteri), rilasciato al momento della richiesta. La seconda parte verrà recapitata a casa per ragioni di riservatezza. Il codice può essere richiesto tramite Internet o telefonando a Inpsinforma n.16464. Tra i servizi per i quali è necessario avere il PIN si ricorda: - La visualizzazione e la stampa del proprio estratto conto contributivo; - La simulazione del calcolo della pensione; - L'emissione del duplicato del certificato di pensione; - L'emissione della certificazione unica dei redditi (CUD). L'INPS, per di garantire servizi di qualità in tempi brevi, ha realizzato una procedura che consente ai Patronati di trasmettere via Internet tutti i dati delle domande di pensione. La procedura permette di trattare tutte le domande di pensione di vecchiaia, di anzianità, di pensione ai superstiti, di invalidità e di assegno sociale. dal sito dell'Istituto, www.inps.it, è possibile scaricare la procedura "cliccando" in successione: Servizi per utenti registrati - Patronati - Servizi - Domande di pensione - Area di download. I Patronati dovranno provvedere ad indicare la sede INPS interessata, la tipologia della pensione e la gestione di competenza (lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.). E' a disposizione dei Patronati un programma di controllo per verificare i dati acquisiti, prima della trasmissione delle domande. Dopo il controllo dei dati, i Patronati devono provvedere a stampare la domanda di pensione e tutti i documenti allegati (autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare, le detrazioni di imposta ecc.) La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e deve essere conservata agli atti, insieme alla fotocopia del documento di identità non autenticata. Per trasmettere il messaggio con i dati della domanda, i Patronati si collegano al sito INPS con il proprio codice utente e password. Alla corretta ricezione di dati l'INPS fornisce un attestato di trasmissione e successivamente la ricevuta con l'indicazione del tipo di domanda presentata e del numero assegnatole. L'attestato fa fede dell'avvenuta presentazione ed ha rilevanza ai fini della decorrenza della pensione. Il Patronato ha la possibilità di verificare lo stato della domanda e può ottenere la lista delle domande presentate per via telematica, tramite il proprio codice identificativo. Per un buon funzionamento della procedura è importante che il Patronato acquisisca l'estratto conto del richiedente, e che l'interessato fornisca al Patronato tutte le informazioni contributive non presenti sull'estratto. Una volta definita la pensione, l'INPS invierà, per via telematica, il prospetto di liquidazione (mod. TE08) al Patronato. La Direzione del'Inps di Piacenza
L'INPS via Internet: modulistica e domande di pensione on line. L'attuale sito Internet dell'INPS ( www.inps.it) è articolato in due sezioni: informazioni e servizi per l'utenza. I servizi offerti sono di carattere informativo o produttivo e sono rivolti ai cittadini, alle aziende, ai Patronati e ai centri di assistenza fiscale.Tra i servizi informativi è possibile, fra l'altro, compilare in questa sezione i modelli per la denuncia del rapporto di lavoro domestico e il modello F24, utile per il versamento dei contributi.

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Il datore di lavoro non può dare notizie false

Io e alcuni miei colleghi abbiamo dato le dimissioni a seguito di un comunicato aziendale che poi si è rivelato falso. Possiamo chiedere l annullamento delle dimissioni? Alessandro V. Savona

Il datore di lavoro nell'esecuzione del contratto è tenuto all'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede previsti in via generale dal nostro Ordinamento; egli, quindi, non è libero di esercitare i suoi poteri direttivi, gestionali ed organizzativi in modo tale da aggravare la posizione di soggezione in cui è collocato il lavoratore né in modo tale da nuocere alla sua dignità e personalità; diritti, questi, tutelati dagli artt. 2 e 41 della Costituzione.
In particolare, integrano gli estremi di una lesione di quei diritti i comportamenti del datore di lavoro che non sono rispondenti alla realtà e che sono posti in essere al solo scopo di ledere la libertà di scelta dei lavoratori e a condizionarli nella rappresentazione della realtà. Sebbene non vi sia un obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori circa le strategie aziendali, esiste tuttavia nel nostro ordinamento uno specifico diritto del lavoratore a non ricevere notizie false da parte del datore di lavoro.
Se in seguito ad una notizia falsa data dal datore di lavoro il lavoratore pone in essere un comportamento che risulta condizionato da quella notizia, deve ritenersi viziato il suo processo di formazione della volontà e l atto giuridico conseguente deve essere annullato.
Il Tribunale di Ravenna si è occupato di un caso simile sent. 6.12.2001 ; in tale occasione alcuni dipendenti di una importante società hanno lamentato di essere stati indotti a rassegnare le dimissioni da un comunicato del direttore generale, poi rivelatosi falso, che annunciava la fine della politica di incentivazione all'esodo del personale, fino a poco tempo prima reiteratamente adottata dalla direzione stessa; comunicato che, per di più, si inseriva in un contesto aziendale di incertezza provocata dai dibattiti sulla riforma del sistema pensionistico.
Il Tribunale ha affermato che il comportamento del datore di lavoro doveva essere considerato arbitrario, caratterizzato da falsità e diretto specificamente ad influenzare i lavoratori nella loro libertà decisionale, al solo fine di realizzare, spontaneamente e senza incentivo, l esodo anticipato massiccio di quella parte dei lavoratori che, a seguito delle novità legislative introdotte nel sistema pensionistico, avevano solo pochi giorni per decidere se rimanere al lavoro o rassegnare le dimissioni.
Il Tribunale ha anche affermato che l impresa con quel comportamento aveva violato il diritto dei lavoratori a ricevere informazioni vere, e non false, sulla situazione aziendale in atto; e ha quindi deciso che il comportamento doloso del datore di lavoro, che aveva avuto efficacia decisiva nelle dimissioni dei lavoratori, rendeva quelle dimissioni invalide per vizi nella formazione della volontà. A ciò è conseguito un danno risarcibile in base alla percentuale di probabilità che i singoli lavoratori avrebbero avuto di percepire l incentivo.
Avvocato del lavoro - Milano dal Corriere della sera

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27 Maggio 2003

IL GIUDICE DA’ RAGIONE ALLA FIOM IN UNA CAUSA
Tre ore l’anno d’assemblea per tutte le sigle sindacali

 La Fiom torinese, rappresentata dall’avvocato Elena Poli, ha vinto la causa per attività antisindacale che aveva intentato alla Denso di Poirino in merito all’utilizzo delle ore di assemblea. Il giudice del Tribunale di Torino Vincenzo Ciocchetti ha stabilito che, in base all’accordo interconfederale del ‘93, si deve intendere che le ore di assemblea a disposizione del sindacato territoriale sono 3 per ciascuna sigla firmataria del contratto collettivo e non una come inteso dall’azienda. Si aggiungono poi le 7 a disposizione delle Rsu. Resta fermo ovviamente il tetto complessivo di dieci ore all’anno di assemblea a cui ha diritto di partecipare ciascun singolo lavoratore. Spiega Elena Poli: «Siamo molto soddisfatti perché in questo modo la Fiom ha dato una battaglia che serve a tutti. Non volevamo fare una causa per togliere diritti e spazi a altri sindacati, ma per ottenerne di più per tutti e così è stato». Per il segretario Fiom, Giorgio Airaudo, «la decisione del giudice è molto importante perché ci consente di ricominciare a fare assemblee in quelle fabbriche come Denso, Elbi, Powertrain e Fiat dove abbiamo fatto le cause perché da mesi non ci vengono date le assemblee sostenendo, con una interpretazione restrittiva, che avendo fatto un’ora abbiamo esaurito il nostro spazio». Aggiunge: «In questo modo si ripristina un diritto dei lavoratori e si interpreta autenticamente lo spirito dell’accordo interconfederale del ‘93».  Proprio per capire quali fossero le intenzioni di quell’intesa durante la causa il giudice ha convocato Paolo Lucchese, ex componente della segreteria nazionale della Cgil nel ‘93 e letto una lettera di Guglielmo Epifani.

m. cas.su la Stampa

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Riposi giornalieri per figli adottati
(Inps - circolare 26 maggio 2003, n. 91)

In base alla recente sentenza n. 104/2003 della Corte costituzionale i genitori di bambini adottati o presi in affidamento, hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria sia per le preadozioni che nei casi di affidamento provvisorio.
Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, sorge il diritto al raddoppio dei riposi, come in caso di parto plurimo.

Tratto da GUIDA AL LAVORO ON LINE

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I dipendenti hanno ancora tempo per compilare il 730: quest’anno il termine per la consegna ai Caf è il 16 giugno
Chi non sfugge e chi dorme sonni tranquilli

Sempre obbligati alla dichiarazione gli imprenditori e i professionisti anche se sono senza redditi

Il 730, il modello semplificato per dipendenti e pensionati, riscuote ogni anno sempre maggiore successo. Ma sono molti i contribuenti che devono passare sotto le forche caudine di Unico. Ad esempio i titolari di redditi incompatibili con il 730, come quelli da partita Iva. O che non riusciranno a rivolgersi a un Caf entro il 16 giugno.
GLI ESONERATI - Non deve presentare alcuna dichiarazione chi nel 2002 ha avuto solo:

redditi di lavoro dipendente (o pensione) da un unico sostituto d’imposta o da più sostituti ma con conguaglio complessivo;

redditi di collaborazione, anche corrisposti da più sostituti, se interamente conguagliati;

redditi di lavoro dipendente o assimilati fino a 6.197,48 se le detrazioni spettano per l'intero anno;

il reddito dell'abitazione principale e pertinenze (box, cantine);

redditi di terreni e fabbricati non superiori a 185,92 (al lordo della deduzione prima casa);

redditi di lavoro dipendente o pensione (anche se corrisposti da più datori purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio) e il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

redditi esenti (rendite Inail per invalidità permanente o morte, borse di studio a studenti universitari), oppure soggetti a ritenuta d'imposta (interessi su conti correnti bancari o postali) o a imposta sostitutiva (esempio: Bot, Btp, Cct);

altri redditi che non derivano da attività svolte con partita Iva se l'imposta dovuta, al netto delle ritenute d'acconto e delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera i 10,33.
I contribuenti esonerati possono comunque presentare Unico per recuperare spese detraibili o deducibili o per fare valere eventuali detrazioni o eccedenze d'imposta.

GLI OBBLIGATI - Devono compilare Unico 2003 i contribuenti che non rientrano tra gli esonerati e non intendono presentare il modello 730 oppure non faranno in tempo a rispettare il termine del 16 giugno previsto per la consegna ai Caf. Come:

i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili perché titolari di partita Iva (imprenditori, artisti, professionisti). Devono presentare Unico anche se non hanno conseguito redditi;

i titolari di redditi di partecipazione in società di persone;

i dipendenti che nel 2002 hanno cambiato posto senza chiedere il conguaglio complessivo all’ultimo datore di lavoro (quindi chi ha due modelli Cud). La dichiarazione - Unico o 730 - è obbligatoria solo se la singola imposta o addizionale supera i 10,33 euro;

i titolari di redditi non dichiarabili nel 730 come quelli derivanti dalla cessione, totale o parziale, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende;

i dipendenti che hanno percepito redditi sui quali non sono state effettuate le giuste ritenute o detrazioni o non sono state correttamente trattenute le addizionali comunali e regionali (ma solo se il debito residuo, per ciascuna imposta o addizionale, supera 10,33 euro). Si può scegliere tra Unico e 730;

i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva o hanno proceduto nel 2002 alla rivalutazione di partecipazioni non quotate o di terreni edificabili versando l'imposta sostitutiva del 2 o 4% (quadri RT e RM di Unico);

i dipendenti di soggetti non tenuti ad effettuare le ritenute (come le colf, gli autisti, i giardinieri).
Devono anche compilare Unico i dipendenti che:

nel 2003 non hanno un sostituto in grado di effettuare il conguaglio (esempio: i disoccupati);

nel 2003 lavorano per soggetti non tenuti ad effettuare le ritenute (colf, autisti, altri addetti alla casa);

non erano residenti in Italia nel 2002 e/o nel 2003;

devono fare la dichiarazione per conto di parenti deceduti.

CORREZIONI AL 730 - Unico 2003 è la scappatoia per chi si è accorto di aver commesso errori compilando il 730 quando la dimenticanza comporta un maggior debito (o minor credito). Il contribuente deve barrare la casella «Correttiva nei termini», posta nel frontespizio di Unico. In caso di minor credito il contribuente deve versare direttamente la differenza rispetto al 730 poiché il credito gli verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

Associazione dottori commercialisti Milano

Stefano Sarubbi sul Corriere della sera

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Congedi e pari opportunità LE NUOVE LEGGI

E si cominciano a vedere i primi effetti delle pari opportunità, di leggi tese a favorire l accesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro. La 53/2000, che rivoluziona i congedi parentali, garantisce non solo alle mamme, ma anche agli uomini la possibilità di seguire i figli fin da piccolissimi e quindi di poter godere appieno le gioie della paternità, sia lo si desideri, sia se ne abbia la necessità.
La normativa prevede che anche il genitore, oltre alla genitrice, possa astenersi dal lavoro fin dal primo giorno del lieto evento per un periodo di tempo chiamato appunto congedo parentale.
L'assenza dal lavoro di entrambi i genitori, durante i primi otto anni di vita del bambino, non può essere superiore a dieci mesi solo in alcun casi può arrivare ad un massimo di undici . Mentre la retribuzione, se il congedo è goduto entro il terzo anno di vita del figlio e per un massimo complessivo di sei mesi, è pari al 30 del salario. Al genitore, padre o madre che abbia usufruito dell'astensione nel medesimo lasso di tempo, inoltre, vengono accreditati i contributi figurativi. Dopo il compimento del terzo anno d età, invece, si può richiedere sì il congedo ma non si perde il diritto alla retribuzione e non si è coperti sul versante contributivo.

I PRIMI TRE ANNI
In caso di malattia durante i primi tre anni di vita del pargoletto, anche il padre, in alternativa alla madre, può assentarsi dal lavoro senza limiti di tempo e fino ad avvenuta guarigione. Dai tre agli otto anni, entrambi potranno stare accanto al loro bambino per un massimo di cinque giorni lavorativi all anno.
La normativa, inoltre, prevede che i papà possano usufruire del congedo di paternità ex astensione obbligatoria quando la madre ne sia impossibilitata in caso di grave infermità, abbandono, affido esclusivo, decesso e prevede permessi e congedi ad hoc per i genitori con figli portatori di handicap...Tra le novità meno utilizzate, per esempio, c è l articolo 9 che prevede finanziamenti pubblici per le aziende. Tra quelle meno conosciute i termini di legge relativi ai congedi per i genitori che adottano un bambino...dal Corriere della sera

  26 Maggio 2003

Permessi elettorali
(Inps - messaggio 19 maggio 2003, n. 61)

In occasione delle elezioni amministrative indette per il 25 maggio 2003 e del referendum indetto per il 15 giugno 2003 pare opportuno riepilogare il regime dei permessi per i componenti il seggio elettorale che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, i predetti soggetti hanno diritto:
a) all’assenza dal lavoro e alla normale retribuzione per i giorni lavorativi trascorsi al seggio (ad esempio: lunedì, martedì e in alcuni casi il sabato);
b) ad una quota di retribuzione (in genere 1/26) aggiuntiva alla normale retribuzione oppure, a scelta dell’interessato, a giorni di riposo compensativo.Tratto da GUIDA AL LAVORO ON LINE (Sole 24 ore)

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22 Maggio 2003

Modello 730, la presentazione ai Caf entro il 15 giugno

di CARLO MEZZETTI E ALESSANDRO PRETI sul Tempo

IL decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.46 del 28 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n.69 del 24 marzo 2003, ha prorogato dal 31 maggio al 15 giugno il termine di consegna del modello 730 ai Centri di assistenza fiscale. L'obbiettivo era quello di concedere ai CAF un più ampio margine di operatività considerato che, negli ultimi anni, sono aumentati notevolmente i soggetti che utilizzano il modello 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi. Chi si rivolge al Caf può scegliere tra due possibilità: consegnare il modello già compilato ovvero chiedere l'assistenza per la compilazione.
Nel secondo caso è prevista la corresponsione di un compenso. In ogni caso al Caf deve essere esibita, anche in copia fotostatica, la documentazione necessaria per consentire al responsabile del Caf di verificare la conformità alla documentazione stessa dei dati indicati (o da indicare) nella dichiarazione. Ci sono alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione. Tra questi rientrano ad esempio:* gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito;*i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti; * i contratti di locazione stipulati;* i certificati di stato di famiglia e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive spettanti.
È necessario, invece, esibire Al CAF la seguente documentazione: * documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, ecc.);* fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;* per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione;* attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;* ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, devono essere esibiti:* copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;* copia dei bonifici bancari;* attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.
In ogni caso, la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

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Contributi di lavoro separati

da l'Arena di Verona

Lavoro dipendente e lavoro parasubordinato all’Inps restano separati in casa. Le due gestioni funzionano ancora come compartimenti stagni, nel senso che la legge permette solo in pochi casi il cumulo dei contributi per realizzare un unico trattamento di pensione. A farne le spese sono oggi soprattutto coloro che per vicende legate all’andamento dell’azienda iniziano, più per necessità che per scelta, un’attività di collaborazione o professionale dopo i 50 anni. In questo caso infatti se vengono meno i proventi di lavoro non possono contare sul paracadute della pensione di anzianità anche se complessivamente hanno versato 35 anni e più di contributi.
- Ricongiunzione  vietata  Affrontiamo l’argomento, che si va facendo sempre più spinoso man mano che aumenta il numero di persone interessate, con un esempio. Il Sig. Rossi, dopo 32 anni di lavoro dipendente, con contributi regolarmente versati, ha iniziato 5 anni fa un’ attività di collaborazione per conto di una società. Avendo attualmente 59 anni potrebbe andare in pensione da subito se potesse portare nel fondo dei lavoratori dipendenti, mediante il pagamento di una somma a titolo di riscatto, i versamenti fatti nella gestione Inps del 10%. Ma questa possibilità, prevista dalla legge per i lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti con contributi sparsi in più fondi, è preclusa ai parasubordinati. I quali non possono nemmeno integrare i versamenti da dipendente con i contributi volontari. In base alla normativa vigente, possono aggrapparsi a questa ancora di salvezza soltanto coloro che hanno fatto domanda e sono stati autorizzati entro il 31 marzò96, data in cui è stato introdotto per i parasubordinati l’obbligo contributivo.
Per cui se la collaborazione cessa il soggetto si trova senza alcuna copertura: non avendo 35 anni di contributi la pensione di dipendente può prenderla solo al compimento del 65  °  anno di età. Nè può ottenere intanto l’altro pezzo di pensione (che sarebbe comunque poca cosa) a carico della gestione dei parasubordinati, in quanto nella quasi totalità dei casi non raggiunge il valore minimo previsto (assegno sociale maggiorato del 20%) per il pagamento prima dei 65 anni.
- Passaggio al contributivo  L’alternativa potrebbe essere data dalla pensione contributiva da realizzare facendo fare ai contributi il percorso inverso: trasferendoli cioè dal fondo dei lavoratori dipendenti a quello dei parasubordinati.
Ma anche questa strada, che potrebbe portare alla pensione a partire dal 57 °  anno di età, si presenta tutta in salita. Il passaggio dal retributivo al contributivo è ammesso per coloro che hanno almeno 15 anni di contributi si cui almeno 5 si devono collocare dal 1996 in poi. E fin qui il nostro Sig. Rossi, e quanti si trovano più o meno nelle sue condizioni, non avrebbero problemi di sorta. Ma devono fare i conti con un ulteriore requisito che di fatto li mette fuori gioco. Il trasferimento dei contributi non è, infatti  , consentito se il soggetto al 31 dicembre del ’95 aveva almeno 18 anni di contributi. Si tratta quindi di un’opportunità riservata ai lavoratori più giovani che hanno oggi meno di 45 anni. 
 -Totalizzazione per pochi  Nè in  aiuto dei parasubordinati viene al momento la legge 388/2000 sulla cosiddetta totalizzazione. Il cumulo gratuito dei contributi può essere fatto valere solo Per la pensione di vecchiaia o di inabilità e a condizione che in nessuno dei fondi dove sono stati fatti i versamenti si raggiunga il requisito minimo per la pensione. Ma certamente questo non è il caso di chi ha già 20 anni e più di contributi all’Inps come dipendente. È anche vero però che la partita sulla totalizzazione è tutt’altro che chiusa. Nella legge delega sulla riforma delle pensioni è prevista una revisione della normativa attuale che estende il cumulo gratuito a coloro che maturano la pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi. Né  si può escludere che durante l’iter parlamentare o nei decreti attuativi vengano introdotte ulteriori modifiche in grado di risolvere il problema dei parasubordinati che hanno più posizioni contributive.
 -Pensione frazionata  .Ma se le regole non cambiano i collaboratori con un lungo passato da dipendenti devono solo augurarsi di poter lavorare fino a 65anni (60 se donne). Dal quel momento in poi, avendo raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, potranno finalmente mettere a frutto i versamenti effettuati, sia pure realizzando due distinti trattamenti. Uno sarà pagato dal fondo dei lavoratori dipendenti dell’Inps e l’altro dalla gestione del 14% con il sistema contributivo. In proposito c’è da dire che una volta maturata la pensione Inps da dipendente la seconda rendita spetta anche se sono stati versati meno di 5 anni di contributi, sotto forma di quota supplementare del trattamento principale.

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21 Maggio 2003

«Il prelievo sulle liquidazioni? E’ salito al 23%»

I ds accusano: all’erario 520 milioni in più.

Nel 2003 il Fisco incasserà tassando le liquidazioni 520 milioni di euro in più. E ciò perché la revisione delle aliquote e degli scaglioni Irpef decisa con la Finanziaria ha determinato anche l’innalzamento del prelievo del Tfr. A denunciarlo sono i deputati ds che accusano il governo di aver messo in atto «un grande imbroglio fiscale». Secondo il capogruppo ds alla Camera Luciano Violante, l’ex ministro Vincenzo Visco, il capogruppo ds alla commissione Finanze della Camera, Giorgio Benvenuto, infatti «le tasse non sono diminuite» con la riforma fiscale. Anzi in molti casi, per gli aumenti dei tributi locali, per le minori deduzioni riservate ai pensionati e appunto per il Tfr, sarebbero addirittura «aumentate». La spiegazione per il Tfr è che la sua tassazione segue per il primo scaglione quella dell’Irpef, passata appunto dal 18 al 23%. Con una differenza: mentre per l’imposizione sul reddito sono previste deduzioni e in sostanza l’allargamento dell’area non tassabile, per le liquidazioni non è stata adottata alcuna clausola di salvaguardia. Costerebbe troppo prevederla, appunto 520 milioni di euro il primo anno e 936 milioni nei tre anni successivi (a regime, poi, gli aggravi verrebbero annullati) che rappresentano le cifre di maggior incasso del fisco ma anche di maggiore imposta pagata dagli italiani. «Il calcolo lo ha fatto lo stesso ministero dell’Economia» ha spiegato Beniamino Lapadula, responsabile economico della Cgil che «da oltre un mese» aspetta con gli altri sindacati l’attivazione di una franchigia per le liquidazioni... S. Ta. sul Corriere della sera

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16 Maggio 2003

Il licenziamento nel periodo di prova

Dopo sei mesi di stage il mio datore di lavoro mi ha assunto facendomi firmare il patto di prova, e poi mi ha licenziato senza motivo prima della scadenza del periodo stabilito. È lecito? Grazia C. Lecco
Come è noto, il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Il principio secondo cui il lavoratore può essere licenziato solo ove ricorra una giusta causa o un giustificato motivo non vale, quindi, per i lavoratori in prova. Tuttavia, anche durante il periodo di prova la libertà del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro incontra dei limiti, alcuni previsti dalla legge ed altri elaborati dalla giurisprudenza. In primo luogo occorre che il patto di prova sia stipulato legittimamente; esso, per la sua validità, deve essere stipulato per iscritto precedentemente o contestualmente all'inizio del rapporto di lavoro e deve contenere la fissazione del termine di durata, termine che non può superare i sei mesi.
Il patto di prova, inoltre, deve essere diretto a consentire a entrambe le parti la valutazione della reciproca convenienza al rapporto. A tal fine, da un lato il patto di prova deve contenere l indicazione specifica delle mansioni assegnate al lavoratore e, dall'altro lato, sia il datore di lavoro che il lavoratore sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l esperimento oggetto del patto di prova.
Da ciò consegue che ogni volta che tale sperimentazione non avviene, o perché è stata impedita da fatto e colpa del datore di lavoro o perché è già stata effettuata con reciproca soddisfazione delle parti, il patto di prova deve ritenersi nullo perchè privo della sua «causa» tipica che è quella, appunto, di consentire l'esperimento .
Il patto di prova è nullo anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia già avuto in precedenza la possibilità di valutare positivamente l idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni oggetto della prova.
In quel caso, infatti, il patto non è funzionale all'esperimento dato che questo è già avvenuto con esito positivo ma è finalizzato ad eludere le norme imperative a tutela del divieto di licenziamento. A questo riguardo non ha importanza l eventuale diverso regime giuridico in cui si è svolta la prestazione precedente perchè ciò che conta è il fatto che le mansioni oggetto della prova siano già state sperimentate, anche sotto altra forma contrattuale.
In passato, il Tribunale di Torino sent. 11.12.97 si era occupato di un caso analogo a quello qui in esame ed aveva dichiarato nullo un patto di prova apposto ad un contratto concluso al termine di un periodo di stage durante il quale il lavoratore aveva svolto, presso la stessa azienda, le medesime mansioni oggetto del successivo rapporto di lavoro; ciò in quanto il datore di lavoro aveva a tal punto positivamente valutato le capacità del lavoratore durante lo stage che aveva stipulato subito dopo il contratto di lavoro. dal Corriere della sera

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14 Maggio 2003

Cassazione: nullo il licenziamento delle donne che si sposano

I giudici della Suprema Corte, con la sentenza 7176/2003, sono intervenuti nel caso di una donna, la biologa siciliana Gabriella P., licenziata una settimana prima delle nozze, e hanno stabilito la nullità del licenziamento, obbligando l’azienda a reintegrarla sul posto di lavoro e a pagare tutte le mensilità trascorse tra il momento del licenziamento e quello della reintegra.
In pratica la sentenza stabilisce che la nullità del licenziamento non è solo temporanea ma totale. Il licenziamento deve considerarsi come mai avvenuto.
Il caso era approdato in Cassazione dopo che Gabriella P., licenziata nel luglio del 1994, aveva fatto ricorso rivolgendosi al pretore di Siracusa. Quest’ultimo aveva dato ragione alla donna, e dichiarato la nullità e l’illegittimità del licenziamento.
La sentenza era poi stata ribaltata dal Tribunale di Siracusa, cui la società per la quale lavorava la donna, la Econtrol Sud, aveva fatto ricorso contro il primo pronunciamento favorevole alla lavoratrice. Il Tribunale di Siracusa aveva stabilito che alla donna spettavano solo 12 mesi di retribuzione, e che il licenziamento doveva ritenersi sospeso, ma solo temporaneamente, per un tempo limitato a un anno dalla data del matrimonio.
Una sentenza, quella dei magistrati siracusani, che la Cassazione ha giudicato non in sintonia con la legge che, in Italia, regola la materia, e che la n.7 del 1963.
La legge, che stabilisce il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, prevede che tali risoluzioni del rapporto di lavoro siano da considerarsi nulla, e vieta il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dalla celebrazione delle nozze. Non solo: sono considerate addirittura nulle le dimissioni presentate, nello stesso periodo, dalla lavoratrice, a meno che quest’ultima non le confermi entro un mese all’Ufficio del lavoro.
Come si vede, la legge tutela fortemente la posizione delle lavoratrici, e prevede anche che, in caso di licenziamento nel periodo di “moratoria”, spetta al datore di lavoro provare che questo non è avvenuto a causa del matrimonio, ma per un’altra causa.

Proprio in considerazione del fatto che la legge abbia voluto tutelare in maniera così netta le lavoratrici vicine alle nozze, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la sentenza del Tribunale di Siracusa finirebbe “per sopprimere il diritto alla riammissione in servizio, privandone la lavoratrice ed esonerando il datore di lavoro dall’obbligo di legge in tal senso”.
“Quindi – concludono i giudici - il licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio è radicalmente nullo e la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno costituito tout court dall’importo della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla riammissione”.
I magistrati del Tribunale di Siracusa vengono quindi “bacchettati” per aver “impropriamente modificato la formulazione tecnica della norma da interpretare e da applicare, sostituendo al termine ‘nullità del licenziamento’ quello di ‘inefficacia temporanea del licenziamento’ e, quindi, forgiando sostanzialmente una nuova norma” in un’operazione di interpretazione della norma “sicuramente non consentita all’interprete e, men che meno, al giudice”. da virgilio.it

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13 Maggio 2003

La reversibilità del coniuge divorziato

Sono divorziata da mio marito che è deceduto due mesi fa. Posso avere la pensione di reversibilità? Valentina R. Como

Le aspettative pensionistiche del coniuge divorziato sono regolate dall’art. 9 della l. 898/70, come modificato dalla l. 74/87. Questa norma attribuisce al coniuge divorziato, in caso di morte del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di divorzio, il diritto di percepire la pensione di reversibilità.
In particolare il coniuge divorziato ha diritto di percepire la pensione di reversibilità nella sua totalità oppure una quota di essa nel caso in cui, dopo il divorzio, l’ex coniuge deceduto abbia contratto nuovo matrimonio con persona anch’essa avente i requisiti per la pensione di reversibilità.
La legge stabilisce alcuni precisi presupposti ai quali il diritto del coniuge divorziato è subordinato: egli deve essere titolare di assegno di divorzio; non deve essere passato a nuove nozze; il rapporto di lavoro da cui il trattamento pensionistico trae origine non deve essere successivo alla sentenza di divorzio.
L’assegno del coniuge divorziato deve essere effettivamente previsto nella sentenza di divorzio. Non è sufficiente, infatti, che il diritto esista in astratto anche se a volte è stato deciso il contrario dalla giurisprudenza ma è necessario che il coniuge divorziato abbia visto il proprio diritto all’assegno accertato giudizialmente.
In ogni caso il procedimento di divorzio non deve essersi concluso con l’attribuzione di una somma una tantum sostitutiva dell’assegno: la legge infatti dispone che, nell’ipotesi in cui il versamento dell’assegno di divorzio avvenga in un’unica soluzione, «non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico», quindi neppure la richiesta di pensione.
Nel caso in cui il coniuge divorziato sia chiamato a concorrere con un coniuge superstite il diritto alla pensione è limitato a una sua quota, attribuita dal tribunale «tenendo conto della durata del rapporto».
Dopo ampie discussioni la giurisprudenza ha deciso che per ‘durata del rapporto’ si intende tutto il periodo in cui i coniugi sono stati legati dal vincolo matrimoniale compreso quindi il periodo di separazione legale e non solo quello di effettiva convivenza.
Quanto al criterio temporale non era chiaro se esso dovesse considerarsi esclusivo; e ciò fino a quando la Corte costituzionale, con sentenza n. 419/99, ha precisato che tale criterio non può considerarsi esclusivo ed automatico per il giudice e la Cassazione, in seguito, ha ulteriormente precisato che anche per la ripartizione della pensione tra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite devono essere utilizzati gli stessi criteri adottati per l’attribuzione dell’assegno di divorzio. Ciò significa che si debbono valutare anche le condizioni economiche di entrambe le parti ed il loro stato di bisogno. dal Corriere della sera

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6 maggio 2003

Le soluzioni da mettere in atto per riuscire comunque a raggiungere i requisiti contributivi minimi richiesti dalla legge
Over 50 licenziati: le strade per la pensione
Come assicurarsi il diritto alla rendita quando si resta senza lavoro a pochi anni dal traguardo

di BRUNO BENELLI sul Messaggero
IN QUESTI periodi di crisi sono all’ordine del giorno i casi di persone espulse dal mondo del lavoro quando sono ad un passo dalla pensione: gente che in genere ha poco più di 50 anni d’età e 30-32 di contributi.
Una condizione tremenda per gli interessati: da un lato, infatti, non possono chiedere la pensione d’anzianità perché non hanno ancora i requisiti necessari; dall’altro, hanno un’età che non consente loro di trovare facilmente nuovi lavori alle stesse condizioni retributive raggiunte dopo tanti anni di attività.
A quel punto, per arrivare alla pensione, si aprono due possibilità:
versare i contributi volontari per coprire i periodi che servono ad arrivare ai 35 anni di anzianità;
accettare un nuovo lavoro a condizioni inferiori: non solo per avere comunque una busta paga, ma anche per raggiungere la pensione con i contributi obbligatori.
In entrambi i casi si corre il forte rischio di vedersi pagare una pensione inferiore a quella che si otterrebbe se si potesse tenere conto di tutti i contributi versati in precedenza, di importo superiore a quelli più recenti.
E poiché la pensione dei lavoratori dipendenti si basa sulle retribuzioni degli ultimi 5 anni (quota A) e ultimi 10 (quota B), si capisce facilmente come gli stipendi ridotti degli ultimi anni siano esiziali per la pensione.
Contributi volontari. Chi versa i contributi volontari può superare questo rischio versando in base alla classe contributiva assegnata dall’Inps, che rispecchia in pieno la misura degli ultimi stipendi. In tal modo è come se si continuassero a versare i contributi obbligatori, proprio come se si lavorasse ancora.
Questa soluzione, però, richiede versamenti molto pesanti, pari a circa il 30% della retribuzione: somme che difficilmente l’ex lavoratore può permettersi, nel momento in cui non ha più uno stipendio. Ecco perché, di norma, gli interessati effettuano versamenti volontari di importo modesto, con lo scopo primario di raggiungere il traguardo minimo dei 35 anni d’anzianità, e quindi il diritto alla pensione.
Stipendi inferiori. Chi, invece, trova un altro lavoro senza riuscire a mantenere le posizioni normative e retributive raggiunte, dovrà adattarsi ad avere contributi su stipendi inferiori, ottenendo lo stesso risultato di chi versa i volontari.
I calcoli del signor Rossi. Ipotizziamo che il signor Rossi, dopo aver versato contributi obbligatori per 32 anni ed essere rimasto disoccupato a partire dal 1° luglio 2000, versi i volontari per arrivare a quota 35, pagando contributi ridotti rispetto alle retribuzioni consuete.
Quando chiederà la pensione d’anzianità con decorrenza 1° luglio 2003, l’ente previdenziale calcolerà la quota A sugli stipendi del quinquennio luglio ’98-giugno 2003, e la quota B sugli stipendi del decennio luglio ’93-giugno 2003.
In entrambe le quote entreranno le retribuzioni ridotte del triennio luglio 2000-giugno 2003, che comporteranno una riduzione della retribuzione media settimanale su cui si calcola la pensione: e spesso la perdita è forte.
La Corte costituzionale è intervenuta più volte su questo tema tramite sentenze e ordinanze: non ha salvato le persone che si trovano in situazioni come quelle citate finora — per le quali non è cambiato nulla — ma ha dato una grossa mano a chi ha già raggiunto i requisiti contributivi minimi. La Consulta, infatti, ha affermato il principio in base al quale, una volta raggiunto il requisito contributivo minimo, l’ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) può solo incrementare il livello di pensione già consolidato. Se, invece, l’ulteriore contribuzione comporta riduzioni della pensione, di essa non va tenuto conto. Ma attenzione: il principio, come già detto, vale solo per chi ha raggiunto il diritto alla pensione.
Un esempio. Ipotizziamo che il signor Bianchi chieda la pensione di anzianità con 38 anni di contributi, di cui gli ultimi due coperti da versamenti molto modesti. In questo caso, l’Inps non terrà conto del biennio e liquiderà la pensione in base a 36 anni di contributi: i calcoli porteranno, comunque, ad una pensione più alta di quella che si otterrebbe conteggiando tutti i 38 anni.
Il signor Bianchi, infatti, perderà due anni di anzianità (e quindi il 4% della pensione), ma liquiderà la rendita in base a retribuzioni “buone".
Questo principio, ribadiamo, non vale nei casi trattati in precedenza. Se, infatti, il signor Rossi arrivasse alla pensione con il minimo dei 35 anni, non potrebbe eliminare dal calcolo i periodi di contribuzione ridotta, altrimenti la sua domanda di pensione verrebbe bocciata.

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Orario di lavoro, nuove norme

Il 29 aprile 2003, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 66/03 che, recependo la direttiva n. 93/104/CE, introduce, in tema di rapporto di lavoro subordinato, una nuova disciplina dell'orario di lavoro. La sua particolare rilevanza rende opportuno riassumerne le principali novità:
Orario settimanale. L'orario di lavoro normale è stabilito in quaranta ore settimanali. I contratti collettivi possono, però, stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo medio non superiore all'anno. La durata media dell'orario di lavoro, compreso lo straordinario, non può, tuttavia, superare le quarantotto ore su un periodo di sette giorni, la media va calcolata su un periodo non superiore a quattro mesi, ovvero fino a sei o dodici mesi se previsto dai contratti collettivi. Nella media, non si computano le assenze per ferie e malattie, le altre assenze vanno, invece, computate.
Lavoro straordinario. Esso non può superare le otto ore settimanali. Nella ipotesi di mancanza di contratti collettivi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste unicamente previo accordo fra datore e lavoratore per una durata che non può eccedere le duecentocinquanta ore annuali.
Riposo giornaliero. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Pausa. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le sei ore, i contratti collettivi devono prevedere le modalità di una pausa.
Riposo settimanale. Il lavoratore, dopo sette giorni, deve beneficiare di un periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore. Il giorno di riposo, salvo le eccezioni previste, coincide con la domenica.
Lavoro notturno. Lavoratore notturno è colui che lavora almeno tre ore nel periodo decorrente fra le ore ventiquattro e le cinque di mattina. Il lavoratore notturno non deve, comunque, lavorare più di otto ore nell'arco delle ventiquattro ore.
Riposi compensativi. I contratti collettivi possono prevedere per il lavoratore, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione contributiva, riposi compensativi; h) Comunicazioni. Il datore di lavoro, con un numero di dipendenti superiore a dieci, in caso di superamento delle quarantotto ore settimanali, deve informare il servizio ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
Ferie. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annue non inferiore a quattro settimane, fatte salve condizioni di miglior favore dei contratti collettivi. Il periodo di ferie non può essere indennizzato salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Deroghe. La nuova normativa non si applica al lavoro della gente di mare, del personale di volo nell'aviazione civile, al personale della scuola, al personale viaggiante dei servizi pubblici, ai giornalisti, al personale poligrafico, al personale addetto ai servizi di informazione radio-televisiva.dal Mattino

testo del decreto legislativo

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3 maggio 2003

Il diritto di precedenza dopo la riforma del collocamento

Per i lavoratori licenziati entro il 29 gennaio 2003 il diritto di precedenza rimane di 12 mesi

Il D.lgs. n. 297/2002, entrato in vigore il 30 gennaio 2003, ha ridotto a sei mesi il termine per far valere il diritto di precedenza dei lavoratori licenziati per riduzione del personale alla riassunzione presso la stessa azienda. L’art. 6 del citato D.lgs. n. 297/2002 ha infatti modificato l’art. 15, comma 6, della legge 264/1949, che stabiliva la precedenza nella riassunzione entro il termine di un anno.
La citata modifica ha determinato alcune incertezze (sollevate anche da alcune Associazioni attraverso quesiti alla Direzione provinciale del lavoro di Modena) (*) in merito all’applicazione del nuovo termine (6 mesi anziché 12 mesi) per i lavoratori (licenziati) che alla data del 29 gennaio 2003 si trovavano nella situazione di miglior favore prevista della precedente normativa.
Occorre quindi verificare l’esatta decorrenza delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 297 del 2002 (così come analizzate dalla stessa Direzione provinciale del lavoro di Modena, le cui conclusioni si condividono), tenendo presente che la riduzione di 6 mesi del diritto di precedenza si riflette anche su altri istituti giuslavoristici.

Diritto di precedenza: soggetti destinatari
Il diritto di precedenza consiste nell’obbligo di riassunzione presso lo stesso datore di lavoro dei lavoratori licenziati per riduzione di personale. In tale categoria rientrano sia i lavoratori coinvolti in procedure collettive di mobilità (l’art. 8, comma 1, legge n. 223 del 1991 richiama infatti l’art. 15 legge n. 264/1999) sia i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo plurimo (Cass. 723/1997). La precedenza può essere fatta valere dal lavoratore esclusivamente per assunzioni con la stessa qualifica, con mansioni equivalenti e con lo stesso tipo di contratto individuale.

La trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di formazione non comporta la violazione del diritto di precedenza in quanto la trasformazione non può essere considerata al pari di una nuova assunzione (Cass. n. 11442/1996).

Il mancato rispetto della precedenza determina l’obbligo di risarcimento in capo al datore di lavoro: il lavoratore può comunque rinunciare a tale diritto, anche mediante una rinuncia "generale", al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di tutti i diritti connessi direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro.
La Direzione provinciale del lavoro di Modena, con la nota interpretativa sopra richiamata (*), ha precisato che per i lavoratori licenziati prima del 30 gennaio 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 297 del 2002, continua a valere il diritto di precedenza di un anno, previsto dalla disciplina previgente contenuta nella citata legge n. 264 del 1949.
Tale chiarimento trova fondamento nel principio di irretroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile), in quanto la legge non può disporre che per l’avvenire e non può avere effetto retroattivo. Conseguentemente, il nuovo termine per esercitare il diritto di precedenza è operativo per i licenziamenti intervenuti dal 30 gennaio 2003...A cura di Luca Vannoni (Consulente aziendale) Tratto da GUIDA AL LAVORO ON LINE

(*) Direzione provinciale del lavoro di Modena - Nota 15 aprile
Oggetto: Quesito in materia di diritto di precedenza del 7.04.03
In relazione al quesito in oggetto, si conviene con codesta Associazione sul fatto che ai lavoratori già licenziati per riduzione di personale prima del 30 gennaio 2003, compresi quelli posti in mobilità, spetta il diritto di precedenza nelle assunzioni presso la medesima azienda per tutto il periodo garantito dalla previgente normativa - 12 mesi - benché a partire da tale data esso sia stato ridotto a sei mesi dall’art. 6 del D.Lgs. n. 297/2002, in applicazione del principio generale per cui "la legge non dispone che per l’avvenire" (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile).

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